n. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2012 -

IL TRIBUNALE Nella persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati, nel procedimento iscritto al numero 2759/2009 RG e proposto dalla sig.ra Simonetta Pandolfi, nata a Tivoli (RM) il 17 febbraio 1963 e dal sig. Rocco Margiotta, nato a Forenza (PZ) il 5 marzo 1949, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enzo Esposito e dall'avv. Luigi Di Angelis in Guidonia Montecelio (RM), via Maremmana Inferiore n. 199, giusta delega in atti, attore;

Nei confronti della sig.ra Claudia Ciavarella (CF CVR CLD 67842 L182U), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Messa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Guidonia Montecelio (RM), via Mario Calderara n. 4 (fax 0774.300200), giusta delega in atti, convenuta ed attrice in via riconvenzionale;

Del sig. Luca Ancona (c.f. NCN LCU 62R09 L1825), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Messa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castel Madama (RM), via Mario Calderara n. 4 (fax 0774.300200), giusta delega in atti, convenuta ed attrice in via riconvenzionale;

Ha pronunciato la seguente ordinanza con la quale si solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale. Fatto Parte attrice ha citato con atto ritualmente notificato (a seguito di autorizzazione al rinnovo della notifica) innanzi al tribunale di Tivoli le parti convenute, per ottenere sentenza declaratoria della risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 5 marzo 2008 ed integrato in data 30 luglio 2008 e, conseguentemente, ottenere la restituzione della somma di euro 150.000,00 complessivamente consegnata. Invoca in proposito la propria irresponsabilita' nel mancato acquisto dell'immobile dei convenuti, sito in Tivoli, via delle Piagge n. 3 (gia' IB) e della autorimessa annessa, distinti al NCEU fg. 64, part. 980, sub 501, cat. A2 e fg. 64, part. 980, sub. 501, cat. A/6, classe 4, in ragione della mancata erogazione del mutuo da parte della banca cui era stato richiesto, qualificando come indebita la somma trattenuta dai convenuti, in quanto costituente mero anticipo sul prezzo di vendita. I convenuti si sono costituiti con due distinti atti, eccependo che la somma di euro 150.000,00 era stata consegnata (come risulta dalla proposta irrevocabile e dal contratto preliminare) espressamente a titolo di caparra confirmatoria (su un importo complessivo di vendita pari a 510.000,00 euro), che la parte attrice avesse inadempiuto al proprio obbligo contrattuale e che conseguentemente avessero diritto alla ritenzione della caparra, come previsto dall'art. 1385 del codice civile. Hanno altresi' richiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei maggiori danni derivanti dal fatto che sono stati costretti ad acquistare l'immobile per il quale si erano impegnati all'acquisto in vista della vendita dell'immobile per cui e' controversia attraverso la erogazione di un mutuo oneroso e con la procedura (piu' costosa) relativa all'acquisto delle seconde case, quantificando il danno subito in euro 15.155,87 complessivi. E' stata svolta attivita' istruttoria e nel corso dell'interrogatorio formale della attrice (convenuta in via riconvenzionale) la stessa ha affermato che il contratto era gia' stato predisposto dalla agenzia immobiliare al momento del suo arrivo nella sede e che non conoscesse il significato della locuzione "caparra confirmatoria", avendo inteso semplicemente dare un anticipo. Alla udienza del 30 maggio 2012 la causa e' stata trattenuta in decisione, con...

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