n. 2 ORDINANZA 7 dicembre 2016- 5 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Cassino, nel procedimento vertente tra A.L.T. ed altro ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, con ordinanza del 16 novembre 2015, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 2015, il Tribunale ordinario di Cassino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva piu' favorevole;

che viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU);

all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

nonche' all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;

che il rimettente espone di doversi pronunciare in ordine all'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui e' stata contestata alle parti opponenti la violazione dell'obbligo - previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) - di notificare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio l'assunzione di lavoratori a tempo parziale;

nel caso in esame, la sanzione per tale condotta omissiva e' stata determinata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 61 del 2000, nella misura di euro 129.103,29;

che, in seguito, l'art. 85 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ha abrogato la previsione dell'obbligo del datore di lavoro di dare comunicazione dell'assunzione del lavoratore a tempo parziale, eliminando cosi' anche la relativa disciplina sanzionatoria;

che pertanto, in base alla normativa piu' favorevole sopravvenuta, non e' piu' prevista alcuna sanzione, in quanto la condotta addebitata agli opponenti non e' piu' considerata illecito amministrativo;

tuttavia, osserva il rimettente, l'applicabilita' della nuova disciplina nel caso in esame sarebbe preclusa dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, il quale non contempla la retroattivita' del trattamento sanzionatorio piu' favorevole prevista, invece, per le sanzioni penali, dall'art. 2, secondo comma, del codice penale;

che in riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente, pur consapevole della giurisprudenza di questa Corte che, in passato, ha escluso che l'applicazione retroattiva della lex mitior in materia di sanzioni amministrative sia costituzionalmente necessitata (ordinanze n. 501 del...

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