n. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO (Sezione Prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2016, proposto da: Aniello Siniscalchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale;

    contro Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

    per l'annullamento del provvedimento del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare datato 23 settembre 2016, protocollato il 30 settembre 2016 (prot. M_D GMIL REG 2016 0581577), con il quale e' stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 857, comma sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed e' stato disposto che, per l'effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di troppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, nonche' di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1. Vista la sentenza non definitiva n. 980 del 3 novembre 2017, resa nel medesimo ricorso di cui in epigrafe, con la presente ordinanza il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010, secondo cui «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», essendo la questione rilevante ai fini della decisione del ricorso e non manifestamente infondata. 2. Quanto al profilo della rilevanza ci si richiama alla predetta sentenza non definitiva, ove si e' chiarito come il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, essendo stata, nel caso di specie, irrogata una sanzione disciplinare di stato, che e' risultata, all'esito dello scrutinio delle censure prospettate dal ricorrente, formalmente legittima sotto l'aspetto procedimentale nonche' sotto quello sostanziale, integrando la condotta contestata al ricorrente l'ipotesi dell'adesione da parte di un militare ad una associazione sindacale, contemplata dall'art. 1475, secondo comma, citato. Senonche' tale norma di cui si dovrebbe fare applicazione nel presente giudizio appare affetta da consistenti profili di incostituzionalita'. E' dunque evidente che il dubbio di costituzionalita' riguarda una norma che influisce direttamente sulla definizione del presente giudizio, in quanto ove tale norma dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente non potrebbe essere sanzionata. 3. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che la medesima questione e' stata gia' rimessa alla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza del 4 maggio 2017, n. 2043, con la quale, appunto, si e' ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «a) per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli...

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