n. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Prima Ter Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2017, proposto da Luigi Dimitri, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

Contro C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Fidanzia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 4;

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58;

Collegio di Garanzia dello Sport, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento n. 14, pubblicato in data 14 febbraio 2017, di cui al prot. n. 00114/2017, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport in Sezioni Unite ha respinto il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, che ha irrogato al ricorrente la sanzione della inibizione per anni tre;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

nonche' per il risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente a causa dei suindicati provvedimenti. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue Fatto 1. Il sig. Luigi Dimitri, dirigente sportivo tesserato della F.I.G.C., ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento n. 14 del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della inibizione per tre anni, disposta dalla Corte Federale d'Appello con decisione del 5 ottobre 2016 nonche' il risarcimento dei danni in conseguenza patiti. 2. Avverso la decisione dell'organo di giustizia sportiva di ultima istanza, il ricorrente deduce, quale unico motivo di illegittimita', la manifesta violazione dell'art. 34-bis, codice giustizia sportiva F.I.G.C. (di seguito c.g.s. FIGC). Senza, dunque, entrare nel merito dei fatti che hanno originato il procedimento disciplinare di cui in causa, le doglianze di parte ricorrente si appuntano esclusivamente sulla violazione delle norme procedurali dettate dal codice della giustizia sportiva FIGC per i giudizi disciplinari. Il vizio di legittimita', piu' in particolare, inficerebbe in modo radicale l'atto impugnato, perche' il Collegio di Garanzia ha ritenuto di non dover dichiarare estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, nonostante l'intervenuto spirare del termine perentorio previsto dalla suddetta norma per la pronuncia della decisione disciplinare di secondo grado. Il sig. Dimitri espone, infatti: di aver proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 20 luglio 2016, che aveva lui inflitto la sanzione disciplinare dell'inibizione per 3 anni e 6 mesi e l'ammenda di €

60.000, con atto di reclamo del 26 luglio 2016;

la Corte Federale d'Appello ha fissato l'udienza di trattazione in data 21 settembre 2016, pur tuttavia senza rispettare i termini fissati dall'art. 41, c.g.s. FIGC per l'avviso di convocazione;

richiesti termini a difesa, l'udienza e' stata differita al 5 ottobre 2016, data in cui e' stata pronunciata la decisione con pubblicazione del dispositivo, quando ormai risultava essere spirato il termine perentorio fissato dall'art. 34-bis, c.g.s. FIGC, per la pronuncia di secondo grado. L'art. 34-bis «Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi», cit., statuisce, infatti, al comma 2, che «il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado e' di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.» Il successivo comma 5 stabilisce, poi, che «il corso dei termini di estinzione e' sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facolta' del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.» Le ipotesi di sospensione espressamente previste dal richiamato art. 38, comma 5, c.g.s. CONI, sono, dunque, le seguenti: «a) se per lo stesso fatto e' stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato e' stato fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare e' promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

  1. se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

  2. se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

  3. in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio «giudicante, per il termine strettamente necessario alla sostituzione». Nella specie, secondo prospettazione di parte ricorrente, non essendosi verificata alcuna delle quattro tassative ipotesi di sospensione su citate, il procedimento disciplinare nei confronti del sig. Dimitri avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, stante il decorso del termine di giorni sessanta dalla data di proposizione del reclamo. Il Collegio di Garanzia, nella decisione gravata, ha ritenuto all'opposto di non dover dichiarare l'estinzione del giudizio in quanto, sebbene la Corte Federale d'Appello avesse fissato l'udienza di trattazione prima dello spirare del termine perentorio, in data 21 settembre 2016, pur tuttavia la stessa udienza e' stata differita al 5 ottobre 2016 su richiesta dell'incolpato, dovendosi dunque ritenere il termine sospeso ai sensi dell'art. 38, comma 5, lettera c), c.g.s CONI, secondo cui «Il corso dei termini e' sospeso: (...) c) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore». Il...

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