n. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2017 -

La Corte d'appello di Firenze, composta da: dott.ssa Luisa Romagnoli, presidente;

dott.ssa Silvia Martuscelli, consigliere;

dott. Giovanni Perini, consigliere;

Sentito il procuratore generale che ha concluso per la irrilevanza della questione di costituzionalita', e il difensore dell'imputato che ha insistito nella questione di costituzionalita', ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 1816/2017 a carico dell'imputato B. R. W.;

Premesso che: B. R. W. alias T. K. fu condannato dal Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 20 maggio 2013, alla pena di sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 385 del codice penale perche', essendo stato condannato a pena detentiva convertita in detenzione domiciliare secondo l'art. 47-ter commi 1-bis e 8 legge 26 luglio 1975 n. 374 come sostituito dall'art. 4 comma 1 lettera a) legge 27 maggio 1998 n. 165, aveva violato la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in orario diverso dall'intervallo fra le 10,00 alle 12,00 di ogni giorno, per il quale era autorizzato: infatti il 20 febbraio 2009 non fu trovato nell'abitazione intorno alle ore 21,40. Il Tribunale ritenne infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa, dell'art. 47-ter commi 1-bis e 8 legge 26 luglio 1975 n. 374 in relazione all'art. 3 comma 2 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilita' al solo allontanamento che si protragga per piu' di 12 ore, come stabilito dall'art. 47-sexies comma 2 della suddetta legge, sul presupposto che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Il Tribunale ritenne di non discostarsi dal principio secondo cui l'allontanamento dall'abitazione del condannato ammesso alla detenzione domiciliare e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale qualunque sia la durata, e osservando che la Corte costituzionale era intervenuta solamente per il diverso caso della madre di prole di eta' non superiore a 10 anni, situazione gia' oggetto della speciale disciplina di cui all'art. 47-sexies comma 2 della legge. Nell'atto d'appello che la difesa propose verso tale sentenza, ribadi' la questione di legittimita' costituzionale, e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2015 dichiaro' inammissibile il gravame, poiche' la sentenza di primo grado non era appellata per motivi pertinenti, ma esclusivamente per sollecitare la Corte a sollevare la questione di costituzionalita'. La Corte di cassazione, adita...

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