n. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sezione Staccata di Catania (Sezione Prim

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Gaetano Tafuri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Ali', Antonio Saitta e Luigi Tafuri, con domicilio eletto presso Luigi Tafuri, in Catania, via Umberto n. 296;

    Contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

    Per l'annullamento - Ricorso introduttivo: del decreto del 26 novembre 2010 prot. n. 000898 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato il 3 dicembre 2010, che revoca l'incarico di Commissario della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea attribuito all'avv. Gaetano Tafuri con decreto ministeriale 7 agosto 2008 n. 110T e lo conferisce all'ing. Virginio Di Giambattista. Motivi aggiunti: del decreto del 15 giugno 2011 prot. n. 241 del medesimo Ministro, che revoca nuovamente l'incarico di Commissario della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea;

    del decreto ministeriale 19 aprile 2011 n. 149, che "ritira" in pendenza di giudizio il decreto del 26 novembre 2010 di revoca dell'incarico di Commissario Straordinario attribuito all'avv. Gaetano Tafuri. Secondi motivi aggiunti: della nota n. 4870 del 7 luglio 2011 R.U. del Direttore Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero intimato, con la quale si comunica la decisione esercitare i compiti istituzionali attribuiti alla Direzione Generale T.P.L. dal V° comma, dell'art. 21, del d.l. n. 98/2011;

    dal verbale dell'8 luglio 2011 di assunzione delle funzioni da parte del Direttore generale;

    del provvedimento implicito di revoca dell'incarico commissariale;

    del provvedimento implicito contenuto nell'art. 21, comma V°, del 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

    Visti gli atti acquisiti con O.C.I. n. 1361/28 maggio 2012, con la quale era stata richiesta all'amministrazione "relazione sulla complessiva vicenda di causa, con indicazione analitica, assistita indi da adeguato prospetto riepilogativo, del numero e della ubicazione delle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa e del numero dei commissari governativi cessati dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma V°, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, nonche' sullo stato della - eventuale - procedura di trasferimento alla Regioni dei compiti relativi alla Ferrovia Circumetnea";

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Fatto Con decreto ministeriale n. 110 del 7 agosto 2008 il Ministro qui intimato aveva nominato commissario governativo della gestione governativa della Ferrovia Circumetnea l'odierno ricorrente per soddisfare "l'esigenza di promuovere l'attuazione del quadro normativo" richiamato nel decreto "nell'ottica di elevare il livello qualitativo dei servizi di trasporto pubblico da rendere nel bacino circumetneo" nonche' "per pervenire ad un assetto organizzativo in grado di assicurare l'ottimale combinazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e gestionali presenti". Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti di gravame sono stati proposti avverso la sequela di atti e provvedimenti coni quali il Ministero ha rimosso il ricorrente dalle dette funzioni di Commissario' della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea. Con d.m. 26 novembre 2010, a 898, il Ministero disponeva h sostituzione del ricorrente dalle funzioni di Commissario della Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi a questa Sezione, che spendeva gli effetti con ordinanza del 17 gennaio 2011, n. 61/2011. Detto provvedimento veniva quindi revocato dallo stesso Ministero con d.m. 19 aprile 2011, n. 149, nelle more della delibazione del giudizio cautelare d'appello dinanzi al C.G.A. (R.G. 293/2011) proposto dalla medesima Amministrazione. Con successivo decreto ministeriale 15 giugno 2011, n. 241, il Ministero emanava un nuovo provvedimento del medesimo contenuto, che, fatto anch'esso oggetto di impugnazione con motivi aggiunti, veniva sospeso con decreto Presidenziale 21 giugno 2011, n. 789/2011. Ancor prima che la misura cautelare potesse venir discussa in data 21 luglio 2011, in sede collegiale, pero', interveniva il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, contenente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», con il quale, all'art. 21, comma 5, veniva disposto che «Per le finalita' di contenimento della spesa...

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