n. 190 ORDINANZA 26 settembre - 19 ottobre 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, promosso dal Tribunale ordinario di Trento, nel procedimento vertente tra M.I. S. e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con ordinanza del 4 dicembre 2017, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso. Ritenuto che, con ordinanza del 4 dicembre 2017, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3;

24, secondo comma;

111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, «nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi»;

che il rimettente premette di aver rigettato l'opposizione proposta da M.I. S. avverso il diniego al ricongiungimento familiare della madre N.S. H., opposto dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi con il provvedimento prot. n. 103/2017 del 23 gennaio 2017, sul presupposto che la domanda non era conforme ai requisiti, nonostante il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento avesse in precedenza rilasciato il nulla...

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