n. 188 SENTENZA 9 giugno - 31 luglio 2020 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra M. P. e la A.T.B. Servizi spa, con ordinanza del 20 maggio 2019, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione della A.T.B. Servizi spa;

udito il Giudice relatore Franco Modugno, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 20 maggio 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2020. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 20 maggio 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), limitatamente alla «punizione» della «retrocessione», 44 e 55, secondo comma, limitatamente all'ipotesi della retrocessione, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). 1.1.- La Corte rimettente riferisce, in punto di fatto, che un dipendente della A.T.B. Servizi spa, concessionaria di servizio pubblico di trasporto, aveva chiesto al Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, di disporre la sua reintegrazione nel profilo professionale di addetto all'esercizio con parametro retributivo 193 e la cessazione di ogni effetto della proroga del termine previsto per gli aumenti contributivi contrattualmente previsti. Il tutto, a decorrere dal 23 luglio 2009, data nella quale l'azienda gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della retrocessione di due gradi nella carriera, prevista dall'art. 37 dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nonche' quella correlata, di cui al successivo art. 44, ossia la proroga del termine normale per l'aumento della retribuzione, per la durata di sei mesi, «con riguardo a tutti gli aumenti retributivi spettanti dopo quello che sara' per primo ritardato a seguito dell'applicazione della retrocessione». Il Tribunale adito - rilevato che l'attore aveva dedotto, come unico motivo a sostegno della domanda, l'illegittimita' costituzionale delle citate disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - respingeva il ricorso, ritenendo la prospettata questione di costituzionalita' manifestamente infondata. Contro la decisione il dipendente proponeva appello, al quale resisteva la A.T.B. Servizi spa, spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di inammissibilita', connessa al fatto che l'unica censura mossa dal lavoratore alle sanzioni irrogategli era la denuncia di incostituzionalita'. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 27 giugno 2014, confermava la pronuncia di primo grado, respingendo tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale. Il giudice d'appello rilevava che il lavoratore non aveva contestato la sussistenza dell'illecito disciplinare, commesso il 6 novembre 2008 nell'esercizio delle funzioni di controllore - illecito per il quale era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con l'applicazione della pena di undici mesi di reclusione ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - ma aveva chiesto la rimozione degli effetti delle sanzioni inflittegli, sostenendone l'illegittimita' in quanto adottate sulla base di norme incostituzionali. Di qui, dunque, l'ammissibilita' della domanda, posto che l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale delle norme del r.d. n. 148 del 1931 non costituiva il petitum, ma solo lo strumento per conseguire il petitum, rappresentato dalla reintegrazione nel profilo professionale e dalla cessazione della proroga del termine per l'aumento stipendiale. Quanto al merito del gravame, la Corte bresciana condivideva le argomentazioni del giudice di primo grado, riguardo alla specialita', sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione, il quale - come affermato in piu' occasioni dalla Corte costituzionale - costituisce una forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato: il che ne giustificava l'assoggettamento alla speciale disciplina dettata dal regio decreto in questione. La specialita' del rapporto si connetteva all'interesse collettivo al buon funzionamento e all'efficienza del servizio pubblico di trasporto, avuto riguardo alle multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o di soggetti privati, dotati anche di poteri in ordine alla sicurezza e alla polizia dei trasporti. Cio' rendeva non censurabile la scelta del legislatore di non intervenire, modificandola, sulla speciale regolamentazione delle sanzioni disciplinari per i dipendenti di tali aziende: regolamentazione che, in ragione dell'eterogeneita' delle situazioni, non poteva essere utilmente comparata, al fine di dedurne una violazione del principio di eguaglianza, con quella prevista in rapporto ad altri lavoratori subordinati privati o ai lavoratori pubblici. Manifestamente infondata doveva ritenersi, secondo la Corte d'appello, anche l'eccezione di incostituzionalita' prospettata in riferimento all'art. 35, primo comma, Cost. Si trattava, infatti, di parametro non pertinente: tutelando il diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori, essa non poneva limiti al legislatore in materia di sanzioni disciplinari, particolarmente quanto alla possibilita' di prevedere, in funzione punitiva, una retrocessione in carriera. La carriera non restava, ad ogni modo, bloccata, potendo sempre progredire;

inoltre, ammesso pure che la sanzione comportasse una limitazione del diritto quesito alla qualifica, si trattava di una limitazione temporalmente limitata, posto che l'art. 44, ultimo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevedeva, per gli agenti ritenuti meritevoli, la possibilita' di ottenere la reintegrazione, trascorso almeno un anno dalla retrocessione, con conseguente restituzione della qualifica in precedenza rivestita, fermi restando gli effetti della sanzione accessoria della proroga. Ne' assumeva rilievo che il giudizio sulla meritevolezza fosse affidato al datore di lavoro, dal momento che, nel caso di ingiustificata negazione della reintegrazione, il lavoratore poteva rivolgersi, comunque sia, al giudice per far valere le proprie ragioni. La Corte d'appello rilevava, infine, come la retrocessione fosse, in ogni caso, meno afflittiva del licenziamento o, con riferimento agli autoferrotranvieri, della destituzione: sanzione la cui legittimita' era fuori discussione. 1.2.- La sentenza era impugnata dal dipendente con ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente, a torto i giudici di merito avrebbero ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' prospettate. La tutela del lavoro, prevista dall'art. 35, primo comma, Cost., dovrebbe ritenersi, infatti, estesa anche alla professionalita' maturata dal lavoratore, stante l'essenziale rilievo che la qualifica riveste nel rapporto di lavoro e la sua connessione con la personalita' del prestatore. In quest'ottica, la qualifica potrebbe rimanere soggetta a variazioni in relazione alla modificazione della capacita' lavorativa del prestatore, ma non per motivi puramente disciplinari. La previsione, ad opera delle norme censurate, della possibilita' che il datore di lavoro, con provvedimento disciplinare, privi il lavoratore della capacita' lavorativa raggiunta, retrocedendolo a una qualifica inferiore, si porrebbe, d'altra parte, in contrasto con la disciplina stabilita dalla stessa legislazione ordinaria piu' recente in rapporto alla generalita' dei lavoratori. L'art. 2103 del codice civile - nel testo vigente alla data di applicazione della sanzione di cui discute nel giudizio a quo - affermava, infatti, il diritto del lavoratore a vedere sempre rispettate le mansioni e la qualifica per le quali e' stato assunto, o successivamente acquisite, sottraendole, cosi', indirettamente alla sfera di efficacia dei provvedimenti disciplinari. L'art. 7, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) stabilisce, a sua volta, che, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. Costituirebbe, pertanto, principio generale dell'ordinamento in materia di lavoro che l'unica modificazione definitiva consentita come sanzione disciplinare consista nel licenziamento, quando ne ricorrano gli estremi. Le norme censurate violerebbero, di conseguenza - secondo il ricorrente - anche l'art. 3 Cost., prevedendo una disciplina differenziata e peggiorativa per i soli dipendenti delle aziende ferrotranviarie. Tale disparita' di trattamento non potrebbe essere giustificata - come sostenuto dai giudici di merito - con l'asserita specialita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico in regime di concessione, non avendo alcun collegamento con le peculiarita' di...

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