n. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015 -

LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Sezione per le controversie di lavoro Composta da: 1) dott. Fabio Civiletti Presidente rel. 2) dott. Gianfranco Pignataro Consigliere 3) dott. Chiara Gagliano Consigliere nella causa civile iscritta al n° 54 R.G.A. 2015, promossa in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n° 92/2012;

da Felice Gioacchino e Arena Gregorio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gaetano Armao e Chiara Castellana, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliati presso Io studio di questi in Palermo, Via Noto 12;

Reclamanti Contro Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via Alcide De Gasperi 81;

Reclamati ha pronunciato la seguente ordinanza La Corte, uditi i difensori delle parti, che hanno discusso la causa all'udienza del 2 aprile 2015;

letti gli atti;

udito il Presidente Relatore, sciogliendo la riserva;

Osserva Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 4.1.2013 e il 23.1.2013, successivamente riuniti, Gioacchino Felice e Gregorio Arena, premesso di avere svolto attivita' lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana, in qualita' di componenti dell'Ufficio Stampa e Documentazione costituito presso la Presidenza della medesima Regione, con la qualifica di redattore capo, rispettivamente dall'1.12.1992 all'11.12.2012, il primo, e dall'1.6.1991 al 6.12.2012, e che, alle suddette date finali, il Presidente della Regione Siciliana aveva loro comunicato la cessazione da componente di detto Ufficio (il secondo ricorrente anche dall'incarico di coordinatore), con efficacia retroattiva sin dal 10.11.12, chiesero dichiararsi la nullita' o comunque l'illegittimita' di tale atto, da loro qualificato come licenziamento, con le conseguenti statuizioni di natura ripristinatoria e risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 L. n° 300/70, come modificato dalla L. n. 92/2012, ovvero nella sua formulazione precedente. Le Amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in giudizio, contestarono la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto, deducendo, in particolare, che il rapporto intercorso fra le parti non poteva essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato, dovendo invece ritenersi un incarico di collaborazione fiduciaria, poiche', in ogni caso, solo in tal senso, conformemente alle previsioni dell'art. 97 Cost., poteva essere interpretata la normativa che lo disciplinava, Con ordinanza del 27 maggio 2013, il Tribunale di Palermo dichiaro' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3, L.R. Siciliana n. 79/1976, nelle parti in cui aveva previsto la nomina dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa della Regione Siciliana e la loro assunzione mediante un contratto di lavoro subordinato, con applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N. L. giornalisti, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 3°, della Costituzione, e dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio sino alla decisione di quest'ultima. Con ordinanza n° 146/2014, la Corte costituzionale dichiaro' manifestamente inammissibile la suddetta questione. Riassunta la causa, con ordinanza dell'8 ottobre 2014, il Tribunale di Palermo rigetto' le impugnative di licenziamento proposte dai suddetti giornalisti e compenso' le spese di lite. Con sentenza n° 3096 del 22 dicembre 2014, il medesimo Tribunale rigettava anche l'opposizione proposta dai suddetti lavoratori, avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria. Contro tale pronuncia hanno proposto reclamo Gioacchino Felice e Gregorio Arena, lamentandone l'erroneita'. L'Amministrazione Regionale si e' costituita con memoria difensiva invocando il rigetto del reclamo e sostenendo che, "pur a fronte dell'ordinanza n° 146/14 della Corte Costituzionale, non v'e' dubbio che ove si dovesse qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, sarebbe giocoforza riproporre la q.l.c. dell'art. 11, comma 3°, L.R. n° 79/1976 alla luce delle indicazioni contenute nella suddetta ordinanza". All'udienza del 2 aprile 2015, la Corte, a seguito della discussione orale, ha riservato la decisione. Questa Corte, preso atto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n° 146/14, con cui ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice della fase sommaria, ritiene, tuttavia, accogliendo la sollecitazione in tal senso formulata dall'Avvocatura dello Stato, di doverla riproporre in questo grado del giudizio, ai sensi dell'art. 23 comma 3° e 24, comma 2', L. n°87/1953, alla luce delle indicazioni formulate dal Giudice delle leggi, consideratane la rilevanza, ai fini della decisione della presente controversia, nonche' la sua non manifesta infondatezza. Va premesso che il rapporto di lavoro dei ricorrenti e' stato instaurato, per l'Arena con D.P.Reg. Sic. 3827/II/91 e per il Felice, con D.P.Reg.Sic. n° 7244/II/92, nei quali veniva testualmente precisato " La S.V. e' nominata Componente dell'Ufficio Stampa e Documentazione istituito presso la Presidenza della Regione...

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