n. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2014 -

REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 264 del 2014, proposto da: Lorenzo Leone, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, P.za Massari, 6;

contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento del provvedimento Prot. M-D.ABA002/24695, adottato il 10.12.13 dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando 36° Stormo - Servizio amministrativo, notificato in pari data, recante richiesta di restituzione delle somme percepite dal ricorrente per attivita' extraprofessionale, non autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 894;

d.lgs. n. 66/10 e 53, comma 7, d.lgs. n. 165/01, in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, di cui non si conoscono data di emissione, estremi e contenuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella Camera di.Consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini;

Uditi per le parti i difensori avv. Luca Parillo e avv. dello Stato Ines Sisto;

Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la richiesta, avanzata dal Ministero della Difesa, di restituzione delle somme conseguite dal ricorrente a titolo di compenso per lo svolgimento di attivita' extraprofessionale non autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/01 e 894 del D.lgs. n. 66/10. Prevede, infatti, la prima norma che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente conferiti o autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Dall'inosservanza di tale divieto, deriva, salvo le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte debba essere conseguentemente versato, a cura del soggetto erogante o, in difetto, del percettore, all'Amministrazione di appartenenza. Infine, l'art. 894 del D.lgs. n. 66/10 sancisce l'incompatibilita' tra la professione militare e l'esercizio di ogni altra professione o attivita'. Il ricorrente, dipendente del Ministero...

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