n. 185 SENTENZA 6 - 20 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonche' a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 19 giugno 2015 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato il successivo 19 giugno e iscritto al n. 67 del registro ricorsi del 2015, ha impugnato gli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonche' a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica)». 2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l'art. 2, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Espone il ricorrente che la disposizione impugnata ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonche' a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica), che permette, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, una serie di interventi principalmente consistenti nell'ampliamento degli edifici esistenti e in costruzione. La norma, per come modificata con la disposizione censurata, consentirebbe, in particolare, che l'ampliamento in questione venga realizzato in sopraelevazione, contiguita' o all'interno di un lotto adiacente, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico a una differente destinazione, e che non venga considerato nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra edifici - ivi comprese quelle previste dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) - e dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale. Osserva il ricorrente che la materia delle distanze tra edifici rientra nell'«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., competenza esercitata con il citato d.m. n. 1444 del 1968 e con l'art. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), con la conseguenza che sarebbe inibito alle Regioni di intervenire legislativamente, anche con disposizioni meramente riproduttive di quelle statali. E' vero, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, che la Corte costituzionale, sulla base del rilievo che le distanze tra edifici interessano non solo il diritto di proprieta' e quindi l'«ordinamento civile» ma anche il «governo del territorio», ha ritenuto che sia consentito alle Regioni di derogare alle regole statali, quando si debba perseguire esigenze di carattere urbanistico destinate ad assicurare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Nel caso di specie, tuttavia, la disposizione regionale che impone di non considerare nuove costruzioni gli ampliamenti in sopraelevazione, pur derogando alle distanze legali fissate dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe di «tale generalita' e genericita' da non rientrare nel limite di costituzionalita' dettato dalla giurisprudenza costituzionale, non potendosi ritenere riferito ne' ad una zona determinata del territorio ne' ad una qualche particolare esigenza di unitarieta' ed omogeneita' di assetto». La norma - in quanto applicabile sempre e dappertutto, e non solo laddove particolari necessita' di carattere urbanistico lo richiedano - non sarebbe esercizio del «governo del territorio», ma costituirebbe una mera agevolazione edilizia afferente il diritto di proprieta'. 3.- Anche l'art. 2, comma 1, lettera i), e l'art. 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise...

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