n. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 agosto 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da: Vincenzo Cesetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier n. 43;

Contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliati in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;

Nei confronti di Nando Paris non costituito in giudizio;

Per l'annullamento del decreto del Capo del CFS n. 81278 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, con cui e' individuata l'amministrazione presso cui e' stato assegnato il ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1.- La questione sottoposta al Giudice rimettente. Il ricorrente, vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, impugna il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 81278 del 31 ottobre 2016, recante «l'individuazione delle unita' di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato assegnate all'Arma dei carabinieri», con cui e' stata disposta la sua assegnazione all'Arma dei carabinieri;

chiedendo altresi' il risarcimento dei danni consequenziali. Piu' in particolare, il medesimo, che non ha scelto di essere destinato ad altra Amministrazione civile dello Stato ex art. 12 comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, e' risultato tra le unita' di personale appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che sono state individuate ed assegnate alla predetta forza di polizia a ordinamento militare, «in base al criterio indicato all'art. 12, comma 2, lettera a), punto 1» del decreto legislativo n. 177 del 2016, vale a dire perche' impiegati «negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo». Tale provvedimento e' stato adottato quindi in esecuzione del succitato decreto legislativo 12 settembre 2016, n. 177, rubricato «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», che ha attuato la delega contenuta nell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Dal tenore del ricorso si comprende agevolmente come l'interesse perseguito dal ricorrente, nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati, sia quello di continuare a operare all'interno del disciolto Corpo forestale dello Stato, e in subordine di non confluire nell'Arma dei carabinieri o comunque in altra Forza di polizia ad ordinamento militare, ma solo nella Polizia di Stato. 2.- Sulla rilevanza della questione di Costituzionalita'. Preliminarmente, il rimettente rileva la propria competenza e giurisdizione, attenendo la causa ad una questione riguardante la materia del pubblico impiego non privatizzato (TAR Roma sez. II 22 settembre 2016 n. 9889) e potendosi applicare, ai fini della competenza, il criterio della sede di servizio, essendo stato impugnato, in parte qua in quanto ovviamente nei limiti dell'interesse del ricorrente, un atto plurimo (cfr. TAR Genova sez. I 26 febbraio 2015 n. 237;

e nella specie TAR Roma, ordinanza collegiale 21 giugno 2017 n. 7212;

Consiglio di Stato, ordinanza collegiale n. 3885 del 3 agosto 2017). Sempre in via preliminare, si rileva che la mancata scelta ex art. 12 comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016 non manifesta alcuna acquiescenza al trasferimento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, significando al piu' la volonta' di non uscire dal comparto sicurezza. Peraltro, come rilevato dal ricorrente a pag. 4 della sua memoria, nell'ultima versione adottata il decreto legislativo n. 177 del 2016 non consente alcuna opzione volontaria di transito a domanda nella Polizia di Stato. Ancora in via preliminare, ad avviso del Collegio, trattandosi appunto dell'impugnazione di un atto plurimo, non appare necessaria la notifica ad altro controinteressato (che pur c'e' stata nel caso di specie), atteso che l'impugnazione e', come evidenziato, in parte qua e nei limiti del proprio interesse;

e la rimessione della questione di Costituzionalita' e' un incidente del processo che non influisce sul litisconsorzio. Come si e' esposto nel paragrafo precedente, poi, il provvedimento impugnato e' meramente esecutivo del decreto legislativo n. 177 del 2016, e piu' in particolare dell'art. 7, con il quale si e' stabilito l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e dell'art. 12, con il quale si e' stabilito e disciplinato il transito del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;

e detto decreto legislativo n. 177 del 2016 e' stato a sua volta adottato in virtu' della delega conferita al Governo con la legge n. 124 del 2015, art. 8 comma 1 lett. a). Ne consegue che l'eventuale illegittimita' costituzionale degli articoli 7 e 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (oltre che, conseguentemente, degli altri articoli del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali, come si illustrera' meglio nel prosieguo, disciplinano i conseguenti regimi e procedimenti a valle dello scioglimento del Corpo forestale) e/o dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 124 del 2015 determinerebbe la caducazione automatica del provvedimento oggi impugnato o quantomeno la sua illegittimita' derivata, con conseguente accoglimento del presente ricorso. Viceversa esso dovrebbe essere respinto, non essendovi altre ragioni di illegittimita' denunciate dal ricorrente. Tutto cio' premesso, il rimettente dubita della legittimita' costituzionale delle norme di seguito indicate, e chiede l'esame della questione nel seguente ordine di graduazione dei motivi: 4.1. - 4.2. - 3.4. - 3.3. - 3.5. - 3.1. - 3.2., nonostante che, per ragioni espositive, si sia dovuto seguire un ordine diverso. 3.- Sulla illegittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3 commi 1 e 2, 4, 76 e 77 comma 1 della Costituzione, secondo quanto si specifichera' in dettaglio nel rilevare i singoli profili di incostituzionalita'. 3.1. - Violazione degli articoli 2 e 4 della Costituzione, e in particolare dell'art. 2, laddove non e' stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo forestale nel consentire le limitazioni, all'esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall'assunzione non pienamente volontaria dello status di militare;

e dell'art. 4, laddove il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l'assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo forestale. Violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, laddove, in contrasto con la precedente tradizione normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di delegazione, non e' stato consentito al personale del disciolto Corpo forestale di scegliere di transitare in altra Forza di polizia ad ordinamento civile. Lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento della maggior parte delle sue funzioni e personale nell'Arma dei carabinieri e' stato disposto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, in attuazione della delega conferita dall'art. 8 comma 1 lett. a) della legge n. 124 del 2015. I criteri e principi direttivi rinvenibili in tale ultima disposizione sono i seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale»... «2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle finzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive...

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