n. 185 ORDINANZA 21 giugno - 13 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dal Tribunale ordinario di Avezzano, nel procedimento vertente tra S. T. e Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del 12 gennaio 2017, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nell'interpretazione data dalla sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte e dalla sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 della Corte di cassazione, in quanto il riconoscimento del diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso, anche in assenza di modifica dei caratteri sessuali primari, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare «il pieno duopolio uomo/donna», comprimendo irragionevolmente i doveri inderogabili di solidarieta' sociale, e imporrebbe alla collettivita' la necessita' di adeguarsi alla sua estrinsecazione anche nei confronti di minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati;

che il giudice a quo e' chiamato a decidere in ordine ad una domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali;

d'altra parte, la consulenza tecnica d'ufficio, acquisita nel corso del giudizio, ha affermato l'idoneita' psicofisica della parte istante al cambiamento di genere;

che, dopo avere illustrato le recenti pronunce della Corte di cassazione (prima sezione civile, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138) e di questa Corte (sentenza n. 221 del 2015), con le quali e' stata riconosciuta al singolo la scelta delle modalita' attraverso le quali realizzare il proprio percorso di transizione, il rimettente deduce che nelle stesse sarebbe mancata la dovuta attenzione verso l'aspetto relazionale, essendo stata trascurata, sia la valutazione dell'entita' delle modificazioni ritenute necessarie, sia la rilevanza degli effetti di tale impostazione sulla collettivita';

che, ad avviso del giudice a quo, laddove anche nel trattamento ormonale fosse ravvisata una costrizione della propria identita' personale, o comunque una violazione del diritto alla salute, si arriverebbe all'accoglimento di qualsiasi istanza di...

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