n. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2017 -

TRIBUNALE DI MACERATA Il Tribunale penale di Macerata, ufficio GIP - GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni. Premesso che in data 28 agosto 2017 il PM chiedeva emettersi decreto penale nei confronti di M. M., per il reato di cui all'art. 186 Cds, con pena di mesi 6 di arresto ed €

1.500 di ammenda, ridotta per il rito a mesi 3 di arresto ed €

750 di ammenda e conversione della pena in complessivi €

7.500 di ammenda, con conversione di ogni giorno di arresto in €

75 di ammenda. Tanto premesso questo giudice, Osserva l'art. 459 del codice di procedura penale prevede che: in caso di emissione di decreto penale, ove venga irrogata una pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva, il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria vari tra la somma di €

75 e triplo di tale somma (tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato e del nucleo familiare);

il pubblico ministero possa chiedere applicazione della pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. Ritiene questo giudice che tale previsione possa porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Se, infatti, la Corte costituzionale ha ripetutamente evidenziato la ammissibilita' di sconti di pena premiali in relazione alla scelta da parte dell'imputato di riti alternativi (o, per quanto oggi occupa, per la sua opposizione alla scelta effettuata dal pubblico ministero di procedere con decreto penale e alla emissione di decreto penale da parte del giudice), ritiene questo giudice che il quadro delineato dalla nuova normativa sia inammissibilmente eccentrico rispetto alle ordinarie dinamiche processuali. L'art. 459, infatti, non solo prevede la possibilita' di un elevato sconto di pena (la meta' rispetto al limite edittale) ma, altresi', un tasso di conversione dalla pena detentiva in pecuniaria del tutto anomala rispetto al criterio di cui all'art. 53 legge n. 689/81 - 250 euro pro die, moltiplicabili sino a 10 volte in relazione alle condizioni economiche del reo. La conversione della pena detentiva in pecuniaria non viene, infatti, effettuata secondo un tasso fisso di un giorno = 250 euro come prevede l'art. 135 del codice penale o con quella di cui all'art. 53 legge n. 689/81 (un giorno = 250-2500 euro), ma con conversione di un giorno di pena detentiva in somma non inferiore a 75 euro e non superiore a 225 euro con parametrazione all'interno di tale range determinata tenuto conto «della condizione economica...

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