n. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2015 -

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione I civile Composta da: Giulio De Simone, Presidente;

Andrea Riccucci, Consigliere rel.;

Domenico Paparo, Consigliere. Nel procedimento n. 310/14 V.G. promosso da: Francesco Gaetano Caltagirone domiciliato in Firenze, via G. Menotti n. 6 presso l'avv. Prof. Ilaria Pagni e Giuseppe Guizzi che lo rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso unitamente all'avv. Bruno Manzone di Roma, opponente;

Contro CONSOB domiciliata in Firenze, via P. Villari n. 39 presso l'avv. Andrea Vannini e' rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Elisabetta Cappariello che la rappresentano e difendono come da procura margine della comparsa di costituzione, opposta;

P.G., intervenuto. Ha emesso il seguente decreto. 1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte Francesco Gaetano Caltagirone ha proposto opposizione ex art. 195 comma 4 del d.lgs. n. 58/98 avverso la delibera n. 18885 del 17/4/2014 di applicazione ex art. 196 comma 2 del medesimo TUIF nei confronti di Francesco Gaetano Caltagirone della sanzione amministrativa pecuniaria di €

25.000,00 ai sensi dell'art. 191 comma 2 e per violazione degli artt. 94 commi 2 e 3 e 113 comma 1 del TUIF con riferimento alla mancata «disclosure», ovvero segnalazione, nel prospetto informativo relativo all'offerta ai pubblico di sottoscrizione e di ammissione alla negoziazione di azione della Banca rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci del 6/3/2008 nel contesto del piano di finanziamento relativo all'acquisto dal Banco Santander S.A. del 100% delle azioni di Banca Antonveneta S.p.A., degli strumenti derivati (aventi come sottostante gli strumenti finanziari convertibili in azioni MPS denominati FRESH 2008 emessi nel contesto della sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca da J.P. Morgan Chase a mezzo del veicolo The Bank of New York S.A. in qualita' di fiduciaria) denominati in sigla TROR, sottoscritti dalla Fondazione MPS. 2. Francesco Gaetano Caltagirone ha esposto a fondamento del reclamo i seguenti motivi: a) l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge numero 689/81 del diritto a riscuotere la sanzione essendo decorsi oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del prospetto a quella di notifica della violazione inapplicabile;

essendo al riguardo il termine del 30 maggio 2008, quale termine di chiusura dell'offerta e di inizio della negoziazione del titolo, ai fini della decorrenza dei termine prescrizionale dato che nessuna modifica si era resa necessaria rispetto alla approvazione dei prospetto in data 23 aprile 2008 ai sensi degli artt.94 comma 7 e 103 comma 2 TUIF;

ed egualmente essendo nella specie inapplicabile il criterio di riferimento della notifica alla data della consegna del plico dall'ufficiale giudiziario, dato che in materia di prescrizione l'atto introduttivo produce effetto dal momento in cui esso viene a conoscenza del destinatario della notifica;

e dovendosi ritenere l'illecito consumato al piu' alla data di approvazione del prospetto da parte della CONSOB, ovvero alla data del 23/4/2008, e non certo al momento di chiusura dell'offerta ovvero al 30/5/2008;

tenuto conto comunque che la mancata precisazione delle informazioni di cui agli artt. 94 comma 7 e 103 comma 2 costituiscono autonome ipotesi di violazione;

a-bis) l'intervenuta decadenza dal diritto ad irrogare la sanzione per decorrenza del termine di cui all'art. 195 comma 1 TUIF di contestazione degli addebiti entro 180 giorni dall'accertamento;

secondo l'opponente tale accertamento doveva coincidere con la data del 30/7/2012, in cui la CONSOB era venuta a conoscenza del fatto che alcuni soggetti interni alla Banca erano informati dell'emissione dei TROR da parte della Fondazione;

o al piu' con il settembre del 2012 di acquisizione delle ultime informative: la contestazione era stata notificata il 24/4/2013, dunque oltre i 180 giorni (sei mesi) di legge. Al riguardo era irrilevante la pendenza del procedimento penale, dato che i fatti erano stati acquisiti dalla CONSOB al di fuori di esso. b) inesistenza di una responsabilita' di Francesco Gaetano Caltagirone per i fatti contestati a lui non noti ed addebitati solo in quanto dal medesimo «conoscibili» essendo pacifico che il prospetto fu sottoscritto e redatto dal Presidente del CDA, Mussari, e dai direttore generali Vigni;

e considerato che anche la CONSOB fu in grado di rilevare la sottoscrizione indiretta dei FRESH 2008 da parte della Fondazione a mezzo della sottoscrizione dei TROR solo in esito all'accesso agli esiti delle indagini svolte in sede penale;

mentre non esistevano assolutamente «elementi di attenzione» che avrebbero dovuto indurre i consiglieri non esecutivi (avendo conferito delega) a chiedere chiarimenti ed approfondimenti in relazione all'omessa segnalazione della sottoscrizione dei TROR da parte della Fondazione: i fatti indicati dalla CONSOB erano noti e nessuno - neppure quest'ultima - ritenne fossero meritevoli di approfondimento. Inoltre la responsabilita' di Francesco Gaetano Caltagirone sarebbe esclusa pure dal comportamento scorretto e doloso degli amministratori delegati, che pur conoscendola, nascosero l'esistenza dei TROR e non misero...

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