n. 184 ORDINANZA 6 giugno - 13 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di W. C., con ordinanza del 12 gennaio 2017, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di W. C., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Federico Vianelli per W. C. e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 12 gennaio 2017 (r.o. n. 23 del 2017), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato «questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., in relazione all'art. 73, comma l, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui detta norma prevede - a seguito della sentenza n. 32 dell'11 febbraio 2014 della Corte costituzionale - la pena minima edittale di otto anni in luogo di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2006, n. 49»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente ha premesso di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Imperia contro la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato il 22 aprile 2015 dal Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale, con la quale l'imputato W. C. e' stato condannato alle pene di legge, previa concessione delle attenuanti generiche e previa riqualificazione come fatto di «lieve entita'», ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, delle originarie imputazioni ex art. 73, comma 1, dello stesso decreto;

che, come precisato dalla rimettente Corte di cassazione, il pubblico ministero ha chiesto l'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione di legge e contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riqualificazione del fatto come di «lieve entita'», ai sensi del citato art. 73, comma 5;

che il giudice a quo considera erronea la riqualificazione del fatto operata dal giudice di prime cure, attesi il dato ponderale della sostanza detenuta, il contesto di spaccio continuato, abituale, a cadenze ravvicinate, condotto con modalita' organizzate e rivolto ad un'ampia platea di clienti, tutti elementi che portano a ritenere la sussistenza dei presupposti dell'ipotesi non lieve delineata nell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990;

che da cio' il rimettente desume la rilevanza nel caso di specie delle questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, come risultante a seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, cio' in quanto «[g]iudica il Collegio che, in considerazione del quantitativo di stupefacente oggetto delle condotte e delle modalita' e circostanze dei fatti - dunque della concreta gravita' dei reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo -, pur non versandosi in casi riportabili al disposto del comma 5 dell'art. 73, si tratti nondimeno di vicende di non particolare gravita', rispetto alle quali il Giudice di merito investito del giudizio di rinvio attesterebbe l'entita' della sanzione intorno al minimo edittale» della pena detentiva che la Corte di cassazione ritiene non conforme al dettato costituzionale;

che, secondo la Corte di cassazione, il minimo edittale della pena detentiva di otto anni di reclusione, costituendo non il frutto di una scelta legislativa, ma il risultato in malam partem di una sentenza della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT