n. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2017 -

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA seconda sezione penale Il giorno 24 maggio 2017 la Corte, composta da: dott. Carlo Citterio - Presidente est.;

dott. Antonella Galli - consigliere est.;

dott. Piera De Stefani - consigliere est.;

ha deliberato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di B. A. Rilevato che: il sig. B. e' imputato del reato di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956, per fatti dal 17 al 18 maggio 2011;

si e' proceduto con rito abbreviato;

e' detenuto per altra causa, rinunciante a comparire;

con sentenza di data 16 dicembre 2015, depositata il 2 maggio 2016, n. 18151/16 la Corte di cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso dell'imputato avverso precedente sentenza 16 ottobre 2014 della Corte veneta, ha annullato con rinvio tale sentenza limitatamente al punto della decisione concernente la recidiva;

oggi pertanto la Corte procede quale giudice del rinvio, cui e' devoluta la cognizione limitatamente all'applicazione o meno della recidiva reiterata infraquinquennale originariamente contestata;

il processo e' stato fissato nel ruolo dell'udienza del 5 maggio 2017: in tale udienza non e' stato possibile trattarlo per l'adesione del difensore ad iniziativa associativa di astensione dalle udienze, deliberata dal 2 al 5 maggio 2017;

la trattazione del processo e' stata quindi differita all'udienza di oggi, 24 maggio 2017;

all'odierna udienza tuttavia non ne e' possibile la trattazione, perche' il difensore di fiducia, oggi sostituito per la richiesta di rinvio da sostituto, ha aderito ad ulteriore iniziativa associativa di astensione dalle udienze, deliberata in data successiva all'udienza del 5 maggio;

le due iniziative associative che si sono succedute sono state deliberate in termini formalmente conformi al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, dichiarato idoneo dalla competente Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007;

secondo la chiara e condivisibile ricostruzione normativa operata dalla sentenza SU n. 40187/2014, L..., «Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 (cosi' come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attivita' giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002), costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice e' soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost.»: Il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione dall'attivita' giudiziaria e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, e' stato realizzato, conformemente alle indicazioni della sentenza costituzionale n. 171 del 1996, in via generale dal legislatore primario con la legge n. 146 del 1990 (come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie alle quali e' stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione»;

conseguentemente, stante il diritto vivente in materia, cristallizzato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, a fronte della regolarita' formale anche della delibera che costituisce il presupposto dell'odierna astensione del difensore (che nessun rilievo ha ricevuto dalla competente Commissione), la trattazione del processo dovrebbe essere nuovamente differita: si configura infatti un vero e proprio diritto ai rinvio quale diretta conseguenza dell'esercizio del diritto all'astensione costituzionalmente tutelato (SU cit., p. 41, punto 10.4, e p. 37, punto 10);

le peculiari modalita' dell'esperienza di reiterata astensione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT