n. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2018 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria Composta dai seguenti magistrati: Salvatore Nicolella - Presidente;

Pasquale Fava - Consigliere, relatore;

Chiara Vetro - Consigliere;

ha pronunciato la seguente sentenza non definitiva - ordinanza nel giudizio di responsabilita' iscritto al n. 12752 del ruolo generale, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, con atto di citazione depositato il 26 gennaio 2018, nei confronti di C. S., nata a ... il ..., residente in ..., rappresentata e difesa dall'avv. Siro Centofanti, presso il quale ha eletto domicilio in Perugia nello studio di via Cesare Fani n. 14 (siro.centofanti@avvocatiperugiapec.it). Visto l'atto introduttivo del giudizio. Visti gli altri atti e documenti di causa. Udito nella pubblica udienza del 18 luglio 2018, con ]'assistenza del segretario dott.ssa Melita Di Iorio, il Consigliere relatore Pasquale Fava. Uditi, nella medesima udienza, il Procuratore regionale Antonio Giuseppone e l'avv. Siro Centofanti. Svolgimento del processo 1. La prospettazione della Procura regionale. Con atto di citazione depositato il 26 gennaio 2018 la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra C. S. per sentirla condannare al pagamento in favore del Comune di Assisi di €

20.064,81 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su tale importo e spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato. La convenuta, nella qualita' di dipendente dell'Ufficio turismo del predetto Ente locale, avrebbe falsamente attestato la propria presenza in servizio nei giorni 20, 22, 27 e 29 marzo 2017 tra le 17,00 e le 18,00. La S. infatti, pur uscendo effettivamente alle 17,00, avrebbe attestato la propria presenza sino alle ore 18,00. Cio' sarebbe stato possibile in quanto l'Ufficio turismo e' separato dalla Sede comunale (nella quale soltanto sono collocati gli appositi strumenti di rilevamento delle presenze), quindi i dipendenti assegnati al medesimo possono usare il badge solo per attestare l'ingresso in servizio e non invero l'uscita, essendo la Sede centrale gia' chiusa alle 18,00. Per tali ragioni organizzative, i dipendenti dell'Ufficio turismo attestano l'orario di uscita su modelli poi acquisiti al sistema di rilevazione automatico delle presenze. La Procura regionale, in base ai tabulati acquisiti al procedimento penale promosso sugli stessi fatti, considerando infondate le eccezioni sollevate nelle controdeduzioni dalla convenuta, ha puntualizzato nei termini che seguono gli orari di entrata e di uscita - i secondi rispettivamente attestati ed effettivi - della dipendente nei giorni in questione: «giorno 20 marzo la dipendente e' entrata alle ore 8,19 ed e' uscita alle 18,00 (in realta' le 17,00, come gia' detto);

il 22 marzo e' entrata alle 8,44, ed e' uscita alle 18,00 (17,00 effettive);

il 27 marzo e' entrata alle 8,32 ed e' uscita alle 18,00 (17,00), il 29 marzo e' entrata alle 9,03 ed e' uscita alle 18,00 (17 reali)» (pag. 6 dell'atto di citazione). Di conseguenza le ha contestato un danno patrimoniale pari a €

64,81, derivante dalla percezione indebita della retribuzione nei periodi per il quali e' mancata la prestazione lavorativa. In aggiunta ha chiesto la sua condanna al pagamento del danno all'immagine da liquidarsi equitativamente in €

20.000,00 ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 2. Le difese della convenuta. C. S. ha contestato la fondatezza dell'atto di citazione deducendo che avrebbe sempre lavorato per tutto il giorno senza fruire di pausa pranzo, essendo oltretutto l'unica dipendente dell'Ufficio ad aver assicurato la propria disponibilita' alla permanenza anche nel pomeriggio. Circa i periodi di falsa attestazione della propria presenza in servizio, al termine della prestazione lavorativa giornaliera nei quattro giorni indicati, ha segnalato che, avendo compilato i moduli cartacei dopo svariati giorni, non avrebbe potuto ricordare con precisione l'orario di uscita. Ne ha dedotto la carenza di dolo e intenzionalita' data l'impossibilita' di rammentare, all'atto della compilazione, gli orari precisi di uscita effettiva. Sotto questo profilo ha sollecitato un'istruttoria presso il Comune di Assisi, onde ottenere l'esibizione dei predetti moduli con l'indicazione della data di compilazione degli stessi. ha anche segnalato la tenuita' dei fatti e l'esiguita' del danno patrimoniale relativo alla retribuzione indebitamente percepita per le poche ore in contestazione (il suo stipendio mensile lordo era di €

1.679,00 e quello netto di €

1.300,00, con valore della retribuzione oraria pari rispettivamente ad €

10,76 lordi ed €

8,33 netti). Dal punto di vista del quadro normativa su cui si basa l'accusa, la convenuta ha articolato alcune questioni di legittimita' costituzionale della disposizione di cui si e' detto;

in particolare, per difetto di delega (art. 76 Costituzione) trattandosi di previsioni di diritto sostanziale non aventi ad oggetto il procedimento disciplinare bensi' quello contabile;

ovvero per irragionevolezza (art. 3 Costituzione) in quanto la norma equiparerebbe situazioni...

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