n. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2014 -

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE La Corte d'Appello di Firenze, Sezione la Civile, nella persona dei magistrati: dr. Alessandro Turco Presidente dr. Domenico Paparo Consigliere relatore dr. Marco Modena Consigliere ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva, osserva e ritiene quanto segue: 1. F. C. F. M., R. P. e S. F. C., hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001, avverso il decreto di questa Corte, n. 1241/2013 Cron., nel proc. n. 216/2013 V.G., in data 31 maggio 2013, depositato il 6 giugno 2013, che rigettava il ricorso da loro proposto (unitamente a Capo Adriano) per l'ingiunzione al Ministero della giustizia di pagamento di €

16.500,00 per il primo e di €

15.000,00 per gli altri a titolo di danni non patrimoniali e di 250.000,00 per il solo F. C. a titolo di danni patrimoniali a titolo di equa riparazione per il ritardo di un procedimento penale. 2. Il decreto impugnato ha determinato in otto anni e sei mesi la complessiva durata del procedimento e ritenuto non irragionevole tale durata, tenuto conto della peculiarita' e complessita' del giudizio. A tale determinazione il decreto e' pervenuto: - facendo applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della citata legge n. 89/2001 (introdotto dal D.L. 83/12 conv. in l. 134/12), secondo cui "il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari" escludendo percio' dal computo della durata del processo la fase delle indagini preliminari;

- non computando nella durata del processo di primo grado, fra l'altro, il periodo dal 28 gennaio 2006 al 21 marzo 2007 per sollevata questione di legittimita' costituzionale;

2.1. Gli opponenti contestano l'esclusione dal computo della durata del processo della fase delle indagini preliminari, in quanto in contrasto non solo con la giurisprudenza formatasi anteriormente ma anche con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in poi "CEDU") ratificata ai sensi della legge n. 848 del 1955 e con l'art. 111 Cost, come gia' esposto nel ricorso. Osservano gli opponenti che il decreto opposto ha ritenuto la questione di legittimita' costituzionale della non computazione del periodo delle indagini preliminari non rilevante sulla base della non condivisibile affermazione secondo cui "l'esubero effettivo rispetto al termine di durata massima (anni quattro, dedotta la durata legale) appare giustificato dalle peculiarita' dell'indagine" in quanto proprio questa fase era stata particolarmente laboriosa in un processo particolarmente complesso stante il numero elevato dei soggetti (24 imputati), la complessita' tecnico giuridica del giudizio - avente ad oggetto reati fallimentari, societari e tributari - e che, quanto alle indagini preliminari, aveva interessato numerose societa' e cooperative con esame dei bilanci di otto anni, verifica del coinvolgimento di una banca, quattro fasi di consulenza tecnica e una perizia in incidente probatorio, per cui la stessa durata delle indagini preliminari non era stata...

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