n. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017, recante il «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018», pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018. Con la legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, indicata in epigrafe, che consta di 68 articoli, la Regione Veneto ha emanato le disposizioni recanti il «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018». In particolare, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata «Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», inserisce nella legge regionale n. 50/1993 citata l'art. 19-bis contenente il «Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto». E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 67 della legge Regione Veneto 29 dicembre n. 2017, n. 45 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione in riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Come si e' detto, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata «Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», inserisce nella legge regionale n. 50/1993 citata l'art. 19-bis contenente il «Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto». L'articolo prevede, al comma 1, che «La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell'autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l'attivita' venatoria in mobilita' alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna...

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