n. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2014 -

TRIBUNALE DI BRESCIA Terza Sezione Civile Il Giudice unico Elisabetta Sampaolesi, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 20 novembre 2014, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Nella causa civile iscritta al n. 4379/14 R.G. promossa da A. I. con l'avv.to C. Brioni, Attore. Contro A.F. con l'avv.to M. Trombini convenuto, Oggetto: Prestazione alimenti ex art. 433 cc In Fatto A.I. agito in giudizio contro A.F., chiedendo che questi fosse dichiarato tenuto a corrispondergli gli alimenti ex art. 433, comma 1 n. 2, cc. Ha allegato l'attore di essere in grave stato di bisogno e che il convenuto, in quanto figlio, fosse obbligato ex lege a versargli il necessario per vivere. A.F., costituitosi in giudizio, dopo aver puntualmente contestato i fatti cosi' come allegati dall'attore ed aver evidenziato che da sempre il genitore si sarebbe disinteressato di lui, non contribuendo al suo mantenimento ed accudimento (a dire del convenuto, l'attore avrebbe abbandonato la casa familiare all'indomani della nascita del figlio;

quest'ultimo, all'epoca minorenne, sia in sede di separazione giudiziale, pronunciata l'1° marzo 1989, che in sede di divorzio del 25 ottobre 1995, e' stato affidato in maniera esclusiva alla madre, che, sola, avrebbe provveduto al suo mantenimento, stante l'inadempimento del padre all'obbligo stabilito dal giudice nella misura mensile di lire 250.000), ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 448-bis cc per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. In Diritto A parere di questo giudice, la questione proposta e' da ritenere non manifestamente infondata. Ed invero, l'art. 448-bis cc, rubricato 'cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilita' genitoriale sui figli', stabilisce che il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi, non siano tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilita' genitoriale e che, per i fatti che non integrino i casi di indegnita' di cui all'art. 463 cc, gli stessi possano escluderlo dalla successione. La norma in commento contiene, quindi, due precetti: l'uno relativo all'estinzione dell'obbligo alimentare gravante sul figlio in favore del genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilita' genitoriale e l'altro attributivo al figlio della facolta' di escludere il genitore dalla successione. Nel primo caso, sia che la decadenza sia stata pronunciata ex art. 330 cc sia che si...

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