n. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2015 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Sezione civile Composto dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: dott. Roberto Beghini - presidente relatore;

dott. Giuseppe Barbato - giudice;

dott. Giuliana Segna - giudice;

Letti gli atti del proc. n. 5143/2013 RG, pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164;

  1. La rilevanza della questione. La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel presente giudizio, la ricorrente, avente sesso anagrafico femminile, premesso di non avere figli e di aver non contratto matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale le rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, mediante ordine all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, di modificare l'atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. Aggiunge di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, un'identita' maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere. Precisa di essersi gia' sottoposta al trattamento con testosterone nonche' a tutti gli interventi chirurgici demolitivi possibili per il genere biologico femminile, precisamente mastectomia bilaterale e isterectomia. Allega certificato medico da cui ella risulta "affetta" da "transessualismo" [F 64.0 secondo ICD 9]. Il Procuratore della Repubblica e' rimasto inizialmente contumace. Con ordinanza del 19-20 agosto 2014, questo Tribunale ha disposto la sospensione impropria del presente giudizio, in attesa della decisione della assai simile questione di costituzionalita' sollevata da questo stesso Collegio con ordinanza 19-20 agosto 2014 pronunziata nel proc. n. 1471/2013 (pendente tra altra parte ed il medesimo Procuratore della Repubblica). Con ricorso in riassunzione depositato il 15 ottobre 2014, la ricorrente ha ora insistito nuovamente, previa revoca di detta ordinanza di sospensione impropria;

per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. All'udienza del 16 dicembre 2014, la causa e' stata riservata per la decisione ed il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta domanda giudiziale. Delineato in tal modo l'oggetto del giudizio, questo Tribunale, richiamando qui la cit. ordinanza 19-20 agosto 2014 di rinnessione gia' pronunziata nel predetto proc. 1471/2013, evidenzia che la rilevanza della nuova questione di costituzionalita' che ora viene sollevata, risiede nel fatto che anche in questo caso la domanda giudiziale deve essere decisa sulla base del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (come modificato dall'art. 110, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), in virtu' del quale, come noto «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». Dal tenore letterale della norma, emerge che la rettificazione puo' aver luogo solo previa modificazione dei caratteri sessuali, per tali dovendosi necessariamente intendere i caratteri sessuali primari (vale a dire l'apparato genitale, in base all'esame del quale, al momento della nascita, si e' soliti individuare il sesso della persona). In assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari, la rettificazione non puo' aver luogo. E' ben vero infatti che l'art. 31, comma quarto, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», ammette che il trattamento medico-chirurgico possa essere solo eventuale (come lascia intendere l'avverbio «quando»);

ma cio' non gia' perche' possa ottenersi la rettificazione di attribuzione di sesso a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensi' solo perche' possono esservi casi concreti nei quali i caratteri sessuali primari risultano gia' modificati (ad esempio, in caso di intervento gia' praticato all'estero o per ragioni congenite). Se cosi' non fosse, non si comprenderebbe l'espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui al cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164. Se il legislatore avesse inteso consentire alla persona la rettificazione di attribuzione di sesso a prescindere dalla modificazione dei suoi caratteri sessuali primari, non avrebbe menzionato tale modificazione nella parte finale della norma in esame. Il suo tenore letterale sarebbe stato diverso, verosimilmente uguale a «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita», senza alcun...

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