n. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 15, 24 e 35 della legge regionale Liguria 28 dicembre 2017 n. 29, recante le «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018», pubblicata nel BUR n. 18 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018. Con la legge Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017, pubblicata sul BUR n. 18 del 29 dicembre 2017, che consta di 46 articoli, la Regione Liguria ha emanato le «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018», in particolare, prevedendo norme in materia di tutela delle opere idrauliche all'art. 15, la cui rubrica e' intitolata «semplificazione in materia di autorizzazione idraulica»;

a tutela della fauna all'art. 24, rubricato «modifiche alla legge regionale 11 marzo 2014 n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra);

e all'art. 35, rubricato «modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)». E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione del seguenti Motivi 1. L'art. 15 della legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017, viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento agli articoli 93 e 94 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie». L'art. 15 della legge regionale n. 29/2017 citata dispone che «1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attivita', gli interventi di pulizia dell'alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purche' non comportino asportazione dello stesso. 2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, puo' disporre il diniego dell'intervento. 3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attivita' gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di...

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