n. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2014 -

IL TRIBUNALE Letti gli atti del processo a carico di Papi Leonardo, nato a Cesena il 23 ottobre 1948, difeso dall'avv. Roberto Brancaleoni del Foro di Rimini, pronuncia la seguente ordinanza. Papi Leonardo e' stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per avere, nella sua qualita' di legale rappresentante della «Co.Ma.F. S.r.1.» omesso di versare le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti (ammontare di euro 96.593,00) per il periodo d'imposta 2008, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (ossia entro il 31 luglio 2009, nonche' del medesimo reato in relazione al periodo d'imposta 2009, avendo omesso di versare le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare di euro 96.593,00 entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale ed al periodo d'imposta 2007, per il quale avrebbe omesso di versare le medesime ritenute per un ammontare pari ad euro 67.900,00. Analoga imputazione e' stata formulata nei confronti di Papi Leonardo per avere, in qualita' di legale rappresentante della «Sammo Packing S.r.1.», omesso di versare le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare di euro 85.439,00 per il periodo d'imposta 2009 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta. L'istruttoria dibattimentale ha, dal punto di vista oggettivo, dimostrato il superamento della soglia di penale rilevanza pari ad euro 50.000 prevista dall'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il quale per il delitto in esame, prevede pena da sei mesi a due anni di reclusione. Nel corso della discussione, la difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della soglia di punibilita' di 50.000,00 euro, osservando come tale illegittimita' si manifesti vieppiu' alla luce dalla sentenza n. 80/2014 resa dalla Corte costituzionale all'esito di analoga questione sollevata con riferimento al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Ritiene questo Giudice che l'eccezione, oltre che rilevante - atteso che il giudizio non puo' essere definito in assenza dalla risoluzione della questione, dovendo derivare dalla...

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