n. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2017 -

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA E TOSCANA Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 10 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2016 vertente, tra i signori Calvano Mauro e Valentino Giovanni, rappresentati e difesi dall'Avvocato Edoardo Di Giovanni, l'Universita' agraria di Valmontone rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Tagliente, e la societa' Opere per il sottosuolo a r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Franciosa, avente ad oggetto: accertamento qualitas soli. F a t t o A seguito dell'esposto con cui i Consiglieri dell'Universita' agraria di Valmontone lamentavano il tentativo di vendita di «un Terreno con annesso Magazzino a colle le pastena in Valmontone nonostante non vi sia il certificato edilizio di sanatoria» il Commissario iniziava - d'ufficio - un processo volto ad accertare la qualitas dei beni promessi in vendita. Con delibera n. 9 del 5 giugno 2015, l'Universita' agraria decideva di alienare alla soc. Opere del sottosuolo l'appezzamento di terreno distinto in catasto al foglio 31, part. 568 di Ha 0,7587, approvando la relativa perizia redatta dal Perito Demaniale dott. Cacioni il 12 dicembre 2014 e chiedendo alla Regione Lazio il cambio di destinazione d'uso ai sensi della legge n. 1766/27. Quest'ultima, con nota protocollo 493864 del 16 settembre 2015, evidenziava che: «trattandosi di alienazione di terreni demaniali edificati, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lettera a) dell'art. 8 della L.R. n. 1/1986 e s.m.i. si precisa che e' compito degli Enti titolari dei diritti civici, procedere autonomamente all'alienazione senza la necessita' di acquisire l'autorizzazione regionale, stante la competenza». L'Universita' agraria di Valmontone decideva pertanto di avvalersi della facolta' concessa dall'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 1 del 1986 - cosi' come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 6 del 2005 - che cosi' stabilisce: «1. I comuni, le frazioni di comuni, le universita' e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprieta' collettiva di uso civico posseduti dagli stessi: a) occupatori, se gia' edificati;

  1. con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili. 2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi...». Nelle more del giudizio il Comune di Valmontone rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 313 del 27 dicembre 2016 e cio' determina l'alienabilita' dei beni ai sensi dell'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 1 del 1986, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 6 del 2005. All'udienza del 5 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica. Diritto 1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 1 del 1986, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge della...

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