n. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA Sezione 3 Riunita con l'intervento dei signori: Vacchiano Massimo, Presidente e Relatore Bottoni Francesco, Giudice Galli Ezio Donato, Giudice Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 438/2013 depositato il 14 novembre 2013 avverso avviso di accertamento n. ICA 100 I.C.I. 2009 avverso avviso di accertamento n. ICA 104 I.C.I. 2010 avverso avviso di accertamento n. ICA 97 I.C.I. 2008 Contro: Area riscossioni S.P.A. proposto dal ricorrente: Campanini Enrica, Via Manzoni n. 41 - 26041 Casalmaggiore (CR), difeso da: Zontini avv. Anna, Corso Campi n. 63 - 26100 Cremona. Svolgimento del processo In data 1° luglio 2013, su delega del Comune di Casalmaggiore (Cremona), il concessionario «Ufficio Area Riscossioni s.p.a.» avente sede in Mondovi' (Cuneo) ha notificato a Campanini Enrica gli avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di proprieta' della contribuente, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile. Avverso tale atto, Campanini Enrica ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, notificandolo al concessionario «Ufficio Area Riscossioni s.p.a.» mediante raccomandata inviata in data 15 ottobre 2013. Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato di individuare la competenza territoriale di questa Commissione, tenuto conto che nella circoscrizione di Cremona era ubicato l'immobile e ritenendo questa «l'interpretazione piu' logica dell'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992». Nel merito, la Campanini ha evidenziato: che il terreno costituiva area pertinenziale tenuta a giardino e classificata a verde privato, come tale inutilizzabile a fini edificatori;

che tale situazione era ben conosciuta dal Comune, sicche' la contribuente non era tenuta ad inviare agli uffici comunali alcuna informazione al riguardo;

che la sanzione non era irrogabile poiche' l'eventuale omissione non aveva impedito l'accertamento. Per questi motivi, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati atti, con rifusione delle spese del giudizio. Con controdeduzioni pervenute in data 9 dicembre 2013 si e' costituito l'Ufficio Area Riscossioni s.p.a. di Mondovi' (Cuneo), eccependo l'incompetenza territoriale di questa Commissione sul presupposto, piu' volte stabilito dalla Corte di Cassazione, che l'individuazione del giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere determinata dall'ubicazione dell'ufficio che aveva emanato l'atto. Nel sottolineare come a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 546/1992 tale competenza fosse inderogabile, il concessionario ha fatto presente che, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, tenuto conto che l'atto impugnato era stato emesso dall'Area Riscossioni s.p.a. avente sede in Mondovi'. Nel merito, il concessionario ha replicato alla contestazione della ricorrente, facendo rilevare come una parte del terreno fosse area libera, ove sarebbe stato possibile edificare. Ad avviso del concessionario, la sanzione doveva applicarsi avendo l'omissione arrecato pregiudizio all'esercizio di controllo, ancorche' non ne avesse impedito l'accertamento. Per questi motivi, il concessionario ha chiesto, preliminarmente, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Commissione, competente essendo la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo e, in subordine, che fosse respinta la domanda della ricorrente, con rifusione delle spese del giudizio. In data 5 giugno 2014 la ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni svolte a sostegno del ricorso. All'udienza del 16 giugno 2014, il difensore della ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, d.lgs. n. 546/1992 con riferimento all'art. 25 Cost., tenuto conto che l'attribuzione della competenza territoriale del giudice dove ha sede Area Riscossioni s.p.a. violerebbe i principi del giudice naturale. Il difensore, nel chiedere di poter produrre memoria al fine di meglio illustrare la predetta eccezione, ha pure rappresentato come in data 14 luglio 2014 fosse stata fissata la trattazione, avanti a questa Commissione, di analogo ricorso proposto da Zontini Annetta. La Commissione si e' riservata di decidere, dando termine di 10 giorni per il deposito di memoria difensiva. In data 26 giugno 2014 e' pervenuta memoria difensiva con la quale la ricorrente ha illustrato le ragioni poste a fondamento dell'eccezione di illegittimita' costituzionale. Motivi della decisione Preliminare disamina deve essere dedicata all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal concessionario. La Campanini, sin dal proprio atto introduttivo, ha immediatamente rappresentato come questa Commissione fosse competente a decidere la controversia, facendo notare che la competenza territoriale avrebbe dovuto principalmente radicarsi, a norma dell'art. 4, d.lgs. n. 546/1992, nella circoscrizione in cui si fossero trovati gli immobili e gli enti impositori. Per contro, ha sostenuto l'«Ufficio Area Riscossioni s.p.a.», con sede in Mondovi' (Cuneo), che nel caso in esame la competenza territoriale spetterebbe alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, atteso che in tale circoscrizione ha sede il concessionario che ha emesso l'atto. La questione e' gia' stata affrontata da questa Commissione, la quale, in occasione di altro ricorso proposto dalla Campanini riguardante la stessa imposta relativa al medesimo immobile (ICI per gli anni 2006 e 2007), ha ritenuto competente a decidere la controversia la Commissione...

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