n. 169 ORDINANZA 1 giugno - 13 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale della «legge istitutiva» dell'imposta municipale propria (IMU), dell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalle Commissioni tributarie provinciali di Massa Carrara e di Novara con ordinanze del 25 marzo e del 26 ottobre del 2015, rispettivamente iscritte al n. 219 del registro ordinanze 2015 ed al n. 18 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2015 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Confederazione italiana della proprieta' edilizia (Confedilizia);

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che, con ordinanza del 25 marzo 2015 (r.o. n. 219 del 2015), la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale della «legge istitutiva» dell'imposta municipale propria (IMU) in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente l'IMU, colpendo un reddito virtuale, anche ove l'immobile non possa produrlo, violerebbe il principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto dovuta a prescindere dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene, chiamato ad adempiere all'obbligazione tributaria indipendentemente da disponibilita' finanziarie sufficienti a pagare quanto dovuto e quindi costretto a svendere il bene, a ricorrere a forme di finanziamento penalizzanti o a rilasciare l'immobile al Comune;

che, alla luce di tali ultime considerazioni, l'imposta contrasterebbe anche con l'art. 42 Cost., in quanto impedirebbe il mantenimento della proprieta' acquistata a titolo successorio da parte di soggetti privi di reddito che potrebbero destinare l'immobile ad abitazione personale;

che il giudice a quo riferisce di essere stato adito da un contribuente che ha impugnato il silenzio rifiuto del Comune di Aulla formatosi in ordine alle istanze di restituzione di quanto versato a titolo di IMU negli anni 2012 e 2013, onde, secondo il rimettente, la rilevanza della questione;

che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha anzitutto eccepito l'inammissibilita' delle questioni sollevate, atteso che l'ordinanza non individuerebbe esattamente le disposizioni censurate, non offrirebbe un'adeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, conterrebbe censure assolutamente generiche e, fornendo un'insufficiente descrizione della fattispecie, non permetterebbe di verificare la necessita' di applicazione delle disposizioni...

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