n. 166 ORDINANZA 15 giugno - 7 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, promosso dal Consiglio superiore della magistratura con ricorso depositato in cancelleria il 10 marzo 2016 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 marzo 2016, il Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, «in relazione alla illegittima pretesa di assoggettare alla resa del conto ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934, l'Organo di autogoverno della Magistratura (pretesa resa esplicita sia nella nota della Procura Regionale Lazio [...] dell'11 giugno 2015 [recte, nella nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 21 maggio 2015, n. 362], sia nella successiva sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 17 febbraio 2016, n. 70 [...])»;

che, con la nota del 21 maggio 2015, al fine di aggiornare l'anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori assoggettabili alla resa del relativo conto, il Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, invitava formalmente il CSM. «a comunicare i nominativi e le funzioni specifiche di coloro i quali dovessero essere qualificati agenti contabili operanti nel proprio ambito e a presentare i conti a partire dall'anno 2010, essendo risultato che l'ultimo conto giudiziale era stato presentato nel 1999»;

che il Comitato di presidenza del CSM rispondeva (tramite nota del 31 luglio 2015 del Segretario generale) che il CSM «non rientrava nel novero degli enti sottoposti ai doveri di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti secondo la disciplina degli artt. 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214»;

cio' «per via del particolare regime di autonomia regolamentare e contabile che caratterizza l'Organo di governo autonomo della magistratura, in ragione della sua speciale collocazione costituzionale»;

che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il CSM, nell'esercizio...

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