n. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2015 -

CORTE DI APPELLO DI ANCONA Sezione penale La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli, Presidente;

dott.ssa Maria Cristina Salvia, consigliere;

dott. Guido Campli, consigliere, all'udienza in camera di consiglio del 3 aprile 2015;

Ha pronunciato la seguente;

Ordinanza Nel procedimento penale di appello n. 488/2015 R.G.C.A. a carico di S.L., nato ad A. il - attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in O.V. alla via G.P., avv. Andrea Bordoni di fiducia, imputato: a) del reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

  1. del reato di cui agli artt. 110 c.p. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, in Ancona il 18 ottobre 2013, con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Premesso in fatto che, a seguito di indagini svolte dalla Squadra Mobile presso la Questura di Ancona, il P.M. presso il Tribunale di Ancona esercitava l'azione penale nei confronti di S.L. in ordine ai delitti di illecita detenzione di un chilogrammo di marijuana e di 85 grammi di cocaina. Con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale;

che con sentenza in data 11 luglio 2014 il GUP del Tribunale di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, riteneva l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati ex art. 81 C.P. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e con la diminuente del rito lo condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed €

24.000 di multa;

che avverso detta sentenza ha interposto appello l'imputato, non contestando la riconosciuta recidiva, ma chiedendo la riduzione della pena per effetto del riconoscimento nella massima ampiezza della attenuante della collaborazione ex art. 73, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

che in questa sede l'appellante, a sostegno della richiesta della anzidetta attenuante ad effetto speciale, ha richiamato la nota del 20 marzo 2015 della Procura della Repubblica di Ancona D.D.A. e relativo allegato, attestante la completa, vasta ed incondizionata collaborazione posta in essere dal S. (anche e soprattutto) dopo la sentenza di primo grado;

che all'odierna udienza, fissata per la discussione dell'impugnazione, la Corte ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3°, della Costituzione - dell'art. 69, comma 4°, C.P., come sostituito dall'art. 3 legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, C.P...

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