n. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2015 -

CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12107/C, proposto con ricorso collettivo dai sigg. Sergio Matteini Chiari (nato a Perugia il 1/9/1941 e residente in Gubbio c.f.: MTT SRG 41P 01G 478H);

Pietro Abbritti (nato a Bocchigliero il 18/10/1940 e residente a Perugia c.f.: BBRPTR 40R 18A 912P);

Alfredo Arioti Branciforti (nato a Palermo il 26/11/1941 e residente a Perugia - c.f.: RTB LRD 41S 26G273J);

Alberto Bellocchi (nato a Perugia il 25/6/1941 e ivi residente - c.f.: BLL LRT 41H 25G 478G);

Giovanni Borsini (nato a Bevagna il 30/4/1946 e ivi residente - c.f.: BRS GNN 46D 30A 835Z);

Federico Centrone (nato a Novafeltria il 13/11/1943, residente a Perugia - c.f.: CNT FRC 43S 13F 137A);

Sandro Cossu (nato a Perugia 21/12/1946 ed ivi residente - c.f.: CSS SDR 46T 21G 478T);

Maria Letizia Immacolata De Luca (nata a Santa Lucia di Serino il 17/9/1948 e residente a Terni - c.f.: DLC MLT 48P 57I 219F);

Michele Frate (nato a Roma il 22/6/1931, residente a Perugia - c.f: FRT MHL 31H 22H 501G);

Gerardo Giordano (nato a Catania il 27/9/1938, residente a Perugia - GRD GRD 38P 27C 351D);

Emanuele Salvatore Medoro (nato a Gela il 24/5/1939 e residente a Foligno - c.f.: MDR MLS 39E 24D 960A);

Nicola Miriano (nato a Perugia il 10/12/1937 ed ivi residente - c.f.: MRN NCL 37T 10G 478Z);

Maurizio Muscato (nato ad Agrigento il 18/9/1948, residente a Spoleto - c.f. MSC MRZ 48P 18A 089A);

Ugo Riccardo Panebianco (nato a Favignana il 3/4/1937, residente a Terni - c.f.: PNB GCC 37D 03D 518P);

Claudio Pratillo Hellmann (nato a Padova il 4/11/1942, residente a Spoleto - c.f.: PRT CLD 42S 04G 224T);

Alfredo Rainone (nato a Napoli il 20/6/1947, residente a Terni - c.f.: RNN LRD 47H 20F 839R) nei confronti dell'INPS (gestione ex INPDAP) per la declaratoria dell'illegittimita' delle trattenute operate sui trattamenti pensionistici diretti in godimento, dalla data del gennaio 2014, a titolo di "contributo di solidarieta'", ex art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013. Tutti i ricorrenti sono rappresentati e difesi dagli avvocati Alarico Mariani Marini (c.f.: MRN LRC 31S 26A 475M) e Fabio Amici (c.f.: MCA FBA 68C 07D 653X), presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati, in Perugia alla via Angeloni 80/b. L'INPS (gestione ex INPDAP ) si e' costituito in resistenza, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Carolla (c.f.: CRL SVT 71S 18H 23O) e Roberto Annovazzi (c.f.: NNV RRT 71L 28G 478P), con elezione di domicilio presso l'INPS - Avvocatura di Perugia, via Canali, n. 5. Uditi, alla pubblica udienza del 15/4/2015, tenutasi con l'assistenza del Segretario, Sig.ra Bruna Paroli: il relatore, Cons. Fulvio Maria Longavita;

il difensore di parte ricorrente, avv. Fabio Amici;

il difensore dell'INPS (gestione ex INPDAP), avv. Roberto Annovazzi. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. Svolgimento del processo 1) - Con l'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti, tutti magistrati in quiescenza, hanno evidenziato di essere titolari di pensione "superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS" e di avere percio' subito, "dalla mensilita' di gennaio 2014", la decurtazione della pensione stessa, in applicazione del contributo di solidarieta', di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 1.1) - I predetti hanno anche fatto presente che molti di loro hanno, gia' "subito nel triennio 2011-2013, il prelievo di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98" e s.m.i., c.d. "contributo di perequazione", dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sent. n. 116/2013 e che, alla data di presentazione del ricorso in trattazione, era pendente presso questa Sezione altro giudizio per la restituzione di tale prelievo. 1.2) - I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la restituzione anche del nuovo prelievo, maggiorato di interessi e rivalutazione, a loro avviso di natura tributaria come il precedente, sebbene - hanno precisato - "ora definito contributo di solidarieta'". 1.3) - In diritto, la domanda e' stata argomentata sostenendo l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni del precitato art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013. 1.3.1) - Nella rilevata natura sostanzialmente tributaria del contributo di solidarieta', analoga a quella del precedente contributo di perequazione, e' stata anzitutto eccepita la "violazione degli artt. 3 e 53 Cost.". A tal fine, sono stati richiamati i principi di cui alla sent. n. 116/2013 della Corte costituzionale, assumendo il carattere "discriminatorio del [nuovo] intervento impositivo, introdotto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 ai danni di una sola categoria di cittadini: i pensionati" (v. pagg. 10-11 dell'atto introduttivo della causa). 1.3.2) - Sulla base della medesima premessa - costituita dalla rilevata natura tributaria del nuovo contributo di solidarieta', sostanzialmente analoga a quella del precedente contributo di perequazione - e' stata eccepita anche la "violazione dell'art. 136 Cost.". Sotto questo profilo, si e' fatto notare come "l'introduzione del contributo di solidarieta', [...] attraverso una disposizione che tenta di mimetizzarne la natura fiscale, costituisc[a] un chiaro espediente volto ad eludere il giudicato costituzionale", ossia il giudicato di cui alla richiamata sent. n. 116/2013, con "un esito del tutto analogo a quello censurato dalla Corte costituzionale" (v. pagg. 11-12 dell'atto introduttivo della causa). 1.3.3) - Indipendentemente dalla natura fiscale del contributo di solidarieta', i ricorrenti hanno comunque eccepito la "violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.", sotto i profili della lesione del principio di: a) "razionalita-equita'" (ex art. 3 Cost.), che impone prelievi "in misura proporzionata" e "fino a che non sia varcata la soglia della ragionevolezza", quando essi vengono applicati ad "una sola categoria di cittadini, inseriti nel medesimo sistema previdenziale" (v. pagg. 12-15 del ricorso);

  1. "proporzionalita' tra lavoro svolto e retribuzione" (ex art. 36 Cost.) e di "razionalita-uguaglianza" (ex art. 3 Cost.), tenuto conto della natura di "retribuzione differita dei trattamenti previdenziali", nonche' della "elevata percentuale della detrazione [...] e del carattere prolungato del prelievo" (v. pagg. 15 dell'atto introduttivo della causa);

  2. "adeguatezza dei trattamenti previdenziali" (ex art. 38 Cost.), in relazione al fatto che il prelievo pregiudica "il tenore di vita dei pensionati [incisi], quale risultante dall'attivita' lavorativa svolta e dai contributi versati in costanza di rapporto" (v. pag. 15-16 del ricorso);

  3. "tutela dell'affidamento", in relazione alle scelte di vita, anche di quiescenza, operate confidando in una "certa misura del reddito da pensione" (v. pagg. 16-17 del ricorso);

  4. "inviolabilita' dei patti con lo Stato", atteso che "nel vigente sistema contributivo, la pensione [esprime] un patto stipulato all'inizio della vita lavorativa che determina scelte lavorative ed oneri contributivi a fronte dei quali sorgono a carico dello Stato obblighi a rendere differite prestazioni" (v. pag, 17 dell'atto introduttivo della causa). 2) - Costituitosi con memoria depositata il 25/11/2014, l'INPS - Gestione ex INPDAP, ha avversato la pretesa dei ricorrenti, in ragione della conformita' del prelievo alle disposizioni dell'art. l, comma 486, della legge n. 147/2013. 2.1) - L'Istituto previdenziale ha anche argomentato per la "manifesta infondatezza" delle dedotte questioni di costituzionalita', assumendo: a) quanto all'eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 136 Cost., la diversita' del "contributo di solidarieta'" (ex precitato art. 1, comma 486) rispetto a quello di "perequazione" (ex art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011 e s.m.i.), anche sotto il profilo della natura impositiva, ma non tributaria del primo rispetto al secondo (v. pagg. 4-11);

  5. quanto all'eccepita violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., la compatibilita' del prelievo di che trattasi con i principi costituzionali invocati dai ricorrenti, tenuto anche conto "di quanto stabilito da [questa] Sezione con la sent. n. 20/2013", con la quale e' stata rigettata "identica questione", riferita al contributo di perequazione, ex art. 18, comma 22-bis del d.l. n. 98/2011 e s.m.i. (v. pag. 12-17). 3) - In data 15/1/2015, l'Istituto previdenziale ha depositato copia della sent. n. 14/2014 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano che ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di costituzionalita', in ragione della natura non...

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