n. 163 ORDINANZA 1 giugno - 7 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, sesto comma, del codice penale e dell'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), promosso dal Tribunale ordinario di Bari nel procedimento penale a carico di V.A., con ordinanza del 15 dicembre 2014, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con l'ordinanza menzionata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Bari - nell'ambito del giudizio per l'accertamento della responsabilita' penale di V.A. in ordine ai delitti di cui agli artt. 527, primo comma, e 594 del codice penale - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, sesto comma, cod. pen., nonche', in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili);

che la questione relativa all'art. 2, sesto comma, cod. pen., e' sollevata nella parte in cui tale articolo non prevede che le disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo, abbiano immediata applicazione, indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero anche in mancanza degli stessi;

mentre quella relativa all'art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 e' sollevata nella parte in cui tale articolo non esclude l'applicabilita' delle sanzioni amministrative e civili introdotte dalla legge in questione, in relazione a condotte tenute in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della stessa;

che, ad avviso del giudice a quo, entrambe le fattispecie incriminatrici, per le quali e' processo, sarebbero state incise dall'entrata in vigore dell'art. 2 della legge delega n. 67 del 2014, la quale prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega, la trasformazione in illecito amministrativo, tra gli altri, del delitto di cui all'art. 527, primo comma, cod. pen. (art. 2, comma 2, lettera b, numero 1), nonche' l'abrogazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen. (art. 2, comma 3, lettera a, numero 2);

che, tuttavia, sussisterebbe un...

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