n. 161 SENTENZA 14 giugno - 7 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16 marzo 2015, depositato in cancelleria il 19 marzo 2015 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 13-16 marzo 2015 e depositato il successivo 19 marzo (reg. ric. n. 45 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti) per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). L'art. 8 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2015, prevede che «[l]e strutture di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2009) come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012 e quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31.12.2015 in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi». La difesa dello Stato evidenzia che la disposizione impugnata dispone a favore delle strutture sanitarie e socio sanitarie, diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, una proroga, sino al 31 dicembre 2015, dell'accreditamento provvisorio necessario per erogare le prestazioni di competenza, in esecuzione di "Progetti Obiettivo". Simile previsione contrasterebbe con l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n...

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