n. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2018 -

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Sest

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4689 del 2017, proposto da Claudio Di Fratta, Domenico De Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;

    Contro Ministero della difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

    Nei confronti Carmine Caforio non costituito in giudizio;

    Per l'annullamento nei limiti di interesse del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 9 agosto 2017 del Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    I ricorrenti, in servizio rispettivamente presso la stazione dei Carabinieri di San Felice a Cancello (Ce) e presso il Gruppo codice civile di Castello di Cisterna (NA), appartengono alla categoria «ispettori» dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della quale rivestono, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, formalmente attribuito in virtu' della recente riforma introdotta con decreto legislativo n. 95/2017, laddove prima di tale novella hanno rivestito, il primo per 20 anni ed il secondo per 18 anni, il grado di Maresciallo Capo c.d. «anziano». Espongono in ricorso che il Governo con il citato decreto, entrato in vigore il 7 luglio 2017 e recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia», ha concluso l'iter di attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di Polizia. La disciplina del riordino doveva essere attuata secondo i principi e criteri contenuti nell'art. 8 comma 1 lettera a) della legge delega n. 124/2015 ovvero «...tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale equordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili». La disciplina adottata ha modificato, innanzitutto, l'art. 629 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), rubricato «Successione e corrispondenza nei gradi sottufficiali», introducendo nuove denominazioni per i gradi del ruolo ispettori (marescialli). In particolare, il ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri e' stato incrementato di un nuovo grado, quello di Luogotenente, che nel previgente regime identificava invece una qualifica, conferibile all'allora grado apicale di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (abbreviato in MAsUPS), con contestuale ridenominazione del grado da ultimo citato in Maresciallo Maggiore. Si e' cosi' passati dai quattro gradi previgenti (Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo e Maresciallo Aiutante s.U.P.S.) ai cinque attuali (Maresciallo, Maresciallo ordinario, Maresciallo Capo, Maresciallo Maggiore e Luogotenente), con la previsione di nuovi criteri di avanzamento e relativa determinazione delle posizioni gerarchiche. In tale prospettiva, per i Marescialli Capo che, come i ricorrenti, conservavano un'anzianita' relativa nel grado di oltre 8 anni la disposizione che ne sancisce il «passaggio» al nuovo regime e' quella di cui al comma 1 lett i) dell'art. 30 decreto legislativo n. 95/2017 (rubricato «Disposizioni transitorie in materia di avanzamento») che modifica l'art. 2252 C.O.M. (rubricato «Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto»). La norma de qua al comma 2 prevede che i Marescialli Capo rientranti in tale categoria, iscritti al quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alla disposizioni sull'avanzamento del personale ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono inseriti in n. 3 aliquote straordinarie e collocati al grado superiore (Maresciallo Maggiore) nell'ordine del proprio ruolo con le seguenti modalita': (i) il primo terzo con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi (al grado di MAsUPS) con aliquota ordinaria formata al 31 dicembre 2016;

    (ii) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;

    (iii) il restante terzo, con decorrenza al 1° luglio 2017. In attuazione di tale previsione «transitoria», il Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - con decreto n. 0456901 del 9 agosto 2017 ha comunicato, tra gli altri, ai ricorrenti, Marescialli Capo con piu' di anni 8 nel grado, rimasti fuori dalla precedente promozione «ordinaria», il passaggio al nuovo grado di Maresciallo Maggiore, a decorrere dal primo aprile 2017 ai sensi dell'art. 2252, comma 1 e comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 66/2010. Avverso il detto decreto e' proposto ricorso a sostegno del quale si propongono i seguenti motivi di ricorso: 1) eccesso di potere per illogicita' ed irragionevolezza manifesta, violazione degli articoli 626 e 854 C.O.M., violazione del principio del giusto procedimento. Secondo i ricorrenti il testo normativo, rispetto al quale l'atto in parola si pone quale passaggio esecutivo, prevede un meccanismo di assegnazione del grado di Maresciallo Maggiore che viola il meccanismo e i principi di gerarchia militare di cui all'art. 626 C.O.M (Codice Ordinamento Militare). Il regime transitorio previsto dall'art. 2252 C.O.M., comma 2, elude i principi della delega. Ed infatti, se e' vero che all'interno di ogni aliquota l'ordine di collocazione avviene in relazione al numero di «ruolo» (vale a dire in relazione alla data di accesso al grado, da cui consegue, appunto, un numero di ruolo), e' evidente che all'interno delle aliquote successive (che determinano un dies a quo di decorrenza dell'anzianita' nel nuovo grado differente e posteriore), proprio in ragione della carenza di una valutazione complessiva, ma limitata per quote, potranno essere collocati soggetti aventi un'anzianita' maggiore. L'ordine di anzianita' viene all'interno del nuovo grado di Maresciallo Maggiore ad essere sconvolto e rimescolato per cui, in caso di attribuzione di...

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