n. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2015 -

TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione lavoro Procedimento n. 2243/2014, promosso da: H, J. J. N., contro INPS, avente ad oggetto: richiesta di assegno sociale all'NPS, da parte di cittadino Siriano residente in Italia dal 1° agosto 1992, ma privo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza. H. J. J. N. ha convenuto in giudizio l'Inps, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere cittadino Siriano, regolarmente residente in Bologna dal 1° agosto 1992, e di avere presentato domanda all'Inps, in data 21 maggio 2013, per la concessione dell'assegno sociale. Affermava poi che l'Inps aveva respinto la richiesta, poiche' il ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. Proseguiva contestando fondatezza di tale decisione dell'Istituto previdenziale, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse l'Inps alla erogazione del beneficio. Si costituiva in giudizio l'Inps affermando che la domanda amministrativa del ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale, era stata respinta, poiche' il medesimo ricorrente non era in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. Tutto cio' premesso, Osserva il Tribunale che la norma in questione appare insanabilmente contrasto con l'art. 10, primo comma della carta Costituzionale, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla appartenenza a determinate entita' politiche, vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiche' al legislatore e' consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona. Sul punto la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata in situazioni analoghe con le sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009. Nella presente fattispecie ravvisa inoltre il Tribunale una palese violazione...

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