n. 160 SENTENZA 6 giugno - 11 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-17 agosto 2016, depositato in cancelleria il 18 agosto 2016 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2016. Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso in epigrafe, illustrato anche con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», che ha inserito l'art. 8-quater nella legge, della stessa Regione, 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), nella parte in cui - detta aggiunta disposizione - nel secondo e terzo suo periodo, rispettivamente, prevede che, qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attivita' di supporto diretto all'attivita' consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»;

e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue». Secondo il ricorrente, la norma censurata - regolando, in parte qua, il trattamento economico collegato all'orario di lavoro di dipendenti pubblici - inciderebbe sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

e, in conseguenza del maggior onere finanziario che essa comporta, contrasterebbe altresi' con i «principi in materia di coordinamento della finanza pubblica», che il terzo comma dell'art. 117 Cost. del pari riserva alla competenza statale. Dal che il vulnus ad entrambi i...

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