n. 159 ORDINANZA 8 giugno - 15 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2013 e depositato in cancelleria il successivo 8 marzo 2013, la Regione autonoma Sardegna ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 118, 131, 132, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 299, 380, 387, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 e 554 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013);

che viene qui in esame l'impugnazione del solo art. 1, comma 554, della citata legge n. 228 del 2012, censurato per violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonche' degli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza»;

che la norma censurata stabilisce che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

che la violazione degli indicati parametri statutari e costituzionali sarebbe dovuta all'assenza di una previsione in base alla quale le disposizioni contenute nella legge n. 228 del 2012 - in particolare quelle impugnate - trovino attuazione, da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

che cio' consentirebbe, quindi, che la stessa attuazione delle norme impugnate possa avvenire anche in violazione delle disposizioni dello statuto speciale per...

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