n. 157 SENTENZA 24 giugno - 15 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra Ministero della giustizia e V.E. ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di V.E. ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Giunio Massa per V.E. ed altri e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Chiamato a decidere in ordine alle impugnazioni (riunite) proposte dal Ministero della giustizia avverso undici decisioni del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, relativamente alla parte in cui detto TAR, oltre ad accogliere altrettanti ricorsi in ottemperanza a giudicati di condanna dell'Amministrazione al pagamento di equo indennizzo per eccessiva durata di processi presupposti, aveva anche condannato la stessa amministrazione al pagamento della cosiddetta penalita' di mora di cui all'art. 114, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), l'adito Consiglio di Stato, sezione quarta - ritenuto, in premessa, che l'applicazione della suddetta penalita', in quanto subordinata all'assenza di "ragioni ostative", avrebbe potuto risultare esclusa dal disposto dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale di detta ultima norma, per la quale «L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili». E cio' per sospetto contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali...

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