n. 157 SENTENZA 1 giugno - 1 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con due ordinanze del 29 luglio 2015 ed una del 3 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- Con tre distinte ordinanze iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015, pronunciate nei giudizi rispettivamente promossi da S.P., C.F. e G.B., nei confronti della Regione Calabria, nonche' di alcuni controinteressati (M.F, P.A., S.M.F.), per l'annullamento della nota della Regione Calabria del 25 agosto 2014 recante in oggetto "Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15, decadenza", il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonche' al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici. 2.- Nei giudizi a quibus, i ricorrenti prospettavano la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 15 del 2014, in applicazione della quale era stata dichiarata la decadenza degli stessi dalla carica di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria ed erano stati nominati altri, controinteressati nel procedimento giurisdizionale. 3.- Assume il Tribunale regionale amministrativo che la censura mossa dai ricorrenti bene accomuna tutte le disposizioni della legge impugnata, che si mostrano omogenee quanto al dedotto profilo dell'assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio. 4.- Deduce il rimettente che l'istituto della prorogatio riguarda organi che sono nominati a tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, ancorche' scaduti, fino all'insediamento dei successori. In assenza di specifiche previsioni statutarie della Regione, nel periodo precedente alle elezioni, fino alla loro sostituzione, i consiglieri...

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