n. 156 ORDINANZA 7 giugno - 4 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge della Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18 agosto 2016, depositato in cancelleria il 22 agosto 2016 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 il Giudice relatore Franco Modugno. Ritenuto che, con ricorso notificato il 12-18 agosto 2016 e depositato il 22 agosto 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge della Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione, in relazione all'art. 19, commi 1, 3 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

che, in primo luogo, il ricorrente assume che l'art. 6, commi 6 e 7, dell'impugnata legge regionale invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che, infatti, il citato art. 6, dopo aver previsto, al comma 1, che l'applicazione pianificata di fuoco prescritto e' soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), stabilisce, al comma 6, che ai «soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi» si applichino le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

sanzioni che il successivo comma 7 estende ai casi di omessa presentazione della SCIA o della comunicazione di apertura o chiusura del cantiere;

che, in questo modo, le disposizioni impugnate introdurrebbero «un trattamento sanzionatorio penale meno grave» di quello previsto a livello nazionale dall'art. 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990;

che detta norma statale commina, infatti, la pena della reclusione da uno a tre anni per le false dichiarazioni o attestazioni in ordine ai requisiti o ai presupposti della SCIA;

di...

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