n. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2014 -

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Terza Civile Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio e composto da: Presidente rel: dott. Cesare DE SAPIA;

Giudici: dott. Giuseppe BLUMETTI, dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI, in relazione all'istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c. nei confronti del giudice dott. Piero Martello, depositata dalla societa' Qualta S.p.a., con l'avv. Morpurgo Claudio Daniele Mose', nel procedimento di opposizione R.G. 14770/13, ha emesso la seguente Ordinanza 1) Il ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c., depositato in data 14 gennaio 2014, e' fondato sul rilievo che il giudice sarebbe incompatibile per la trattazione del procedimento di opposizione, ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, avendo gia' trattato e deciso il relativo procedimento sommario, di cui all'art. 1, commi 48 e 49, legge citata. 2) A fondamento dell'istanza di ricusazione la ricorrente richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 387/99, in tema di procedimento ex art. 28, legge n. 300/70, nella quale viene espresso il fondamentale principio di imparzialita' del giudice, previsto per evitare che lo stesso giudice abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito e richiama un precedente favorevole della Corte d'Appello (sent. n. 1241/13). 3) Cio' premesso, osserva il collegio che in relazione ad analoga questione il Tribunale, con le ordinanze in data 8 gennaio, 27 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014, ha disposto la rimessione degli atti del processo alla Corte Costituzionale, essendo «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, primo comma, legge 92/12 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione» (Ord. del 27 gennaio 2014). 4) Tale conclusione appare condivisibile, essendo la questione rilevante nel caso di specie, considerato che la ricusante afferma sussistente l'obbligo di astensione da parte del giudice della fase sommaria, obbligo che, invece, non si configura nel presente assetto normativo. Ed infatti, nella presente fattispecie deve escludersi che il giudice abbia conosciuto della...

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