n. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2017 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA Il giudice di pace nel procedimento Rgnr n. 909/2014 Rg.GdP 92/2014 Premesso: che si procede penalmente nei confronti di F. G. nato a ... il ... per i fatti di cui alla seguente imputazione: del reato p. e. p. dell'articoli 594 codice penale perche' offendeva l'onore e il decoro di C. S. profferendo nei confronti dello stesso le seguenti espressioni: «delinquente, schifoso, assassino, figlio di puttana...» Commesso in ... in data ...;

che la fattispecie di reato di cui al procedimento in oggetto riguarda il reato di ingiurie ex art. 594 codice penale che e' stato abrogato dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3°;

Considerato: che il giudice procedente dubita della legittimita' costituzionale delle norme abrogative, del suddetto reato di ingiuria;

tanto premesso il giudice remittente osserva quanto segue. 1. - Inquadramento normativo. L'oggetto del giudizio riguarda il reato di ingiuria previsto e punito dall'art. 594 codice penale. Tale reato e' stato abrogato dell'art. l, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3. Di tali norme abrogative il remittente dubita della legittimita' costituzionale. Il testo dell'art. 594 codice penale cosi' disponeva: «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.» Nel procedimento avanti al giudice di pace il suddetto reato era punito con la multa da euro 258,00 fino ad euro 2.582,00 ed era inserito nel Capo II, Titolo XII del Libro II del codice penale riguardante i delitti contro l'onore. L'onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana riconosciuto tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, nei quali sono compresi il diritto alla vita, all'incolumita' fisica e alla liberta' personale. La stessa Corte costituzionale infatti lo annovera tra i beni e gli interessi inviolabili in quanto essenzialmente connessi con la persona umana (Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973). Si tratta quindi di un bene giuiridico ascritto nel rango dei diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, originari e innati, ed e' estrinsecazione, nelle societa' democratiche, del fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani che trova le sue profonde radici nel principio del rispetto per ogni persona, per ogni essere umano, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In tale contesto il legislatore e' intervenuto emanando le due richiamate leggi ordinarie che hanno abrogato la norma penale preposta alla tutela del suddetto bene giuridico tutelato dagli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT