n. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3119 del 2015, proposto da: Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative - SAPAR, Nolomatic Srl, Distante Surl, Soc F.M. Srl, Ditta Sarda Play di Moro Walter, Jo Matic Sas, F.lli Ladro Srl, Angelastri Video Giochi Srl, Soc D &

D Srl, Happy Games Srl, Ditta Gilardi Marco, Ditta Bonetti Luca, Miba Srl, Rosilsport Sas, Ossolnoleggio Srl, Ditta Molinari Carlo, Pronto Joker Srl, Valcamonica Giochi Srl, Ditta Casiraghi, Ditta Angela Cozzi, Fedelgiochi Srl, G.A.M. Srl, Boldini Srl, Ditta Papioca di Maggini, SMR Giochi Srls, Ditta Marchetti Silvia, Ditta Z.E. Giochi, Mac Srl unipersonale, Ditta F.lli Ghisletti Giochi, Videon Snc, Ditta Loli Snc, Start Group Srl, David Snc, Torino Giochi Srl, Bisetti di Bisetti e CC Snc, Cuneo Giochi Srl, Bimatica Srl, Games Points Srl, Giocolecito Sas, Videovip Srl, Gia Matic Srl, Bat Noleggio Sas, Games Center Snc, Ted Video Srl, Ditta G.B. Video di Guglielmetto Muggion Maria Lucia, Serial Games Snc, Ditta Guglielmetto Muggion Giuseppe, Lorenzo Games Srlu, Big Fox Srl, Playtek Srl, Ditta Electronic Service, Ditta Giocamatic, Albanese Andrea e C. Sas, Durandetto Srl, New Style Game Srl, Magic Games Srl unipersonale, Noltek Sas, Word Assistance Sas, New Generation Sannio Giochi Srl, Norigames Srl, Art Games Srl, De Giuliani Maurizio Sas, DittaVerranogames, S.G. Games Snc, Eurogiochi Snc di Borlini Carlo e Gianluigi, B.B. Games Srl, Oscar Srl, Ditta Franceschetti Roberto, Elettronica 3 Snc, Blue Joker Games Srl, Ditta Italgames di Lorini Giulio, Ditta F.lli Redaelli Giochi, Ditta Jolly Games, Ditta Giochi Bravi, Mini Master Games di Foglieni Franco e C Snc, TecnoJoy Srl, Marecor Srl, Verderio B e G Sas, Ditta Mazzoleni Roberto, Game Free Srl, Sicem Giochi Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi ed Emilio Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;

Contro Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di: Soc Hbg Connex Spa, Soc Lottomatica Scommesse Srl, Soc Sisal Entertainment Spa;

Cogetech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 24;

Admiral Gaming Network Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Diego Campugiani, Claudia Ciccolo, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

Codere Network Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudia Ciccolo, Filippo Lattanzi, Diego Campugiani, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. P. Da Palestrina, 47;

Lottomatica Videolot Rete Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto, Filippo Pacciani, Valeria Viti, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Legance in Roma, Via di San Nicola Da Tolentino, 67;

e con l'intervento di ad opponendum: Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Mazzini, 73;

Per l'annullamento: della determina prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015 a firma del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

della legge provvedimento costituita dall'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 (c.d. legge di stabilita' 2015);

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

nonche' per la disapplicazione del suddetto art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cogetech S.p.A., di Admiral Gaming Network Srl, di Codere Network Spa e di Lottomatica Videolot Rete Spa;

Visto l'atto di intervento ad opponendum del Codacons;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 1. I ricorrenti espongono che l'Associazione nazionale sezioni apparecchi per pubbliche attrazioni (SAPAR) e' l'associazione che rappresenta gli interessi di circa 1500 aziende su tutto il territorio nazionale, le quali gestiscono, producono e rivendono apparecchi da intrattenimento per gioco lecito. Precisano che si tratta dei c.d. gestori, ottanta dei quali ricorrono anche in via autonoma, vale a dire dei soggetti che, all'interno della filiera degli apparecchi da gioco AWP e VLT, svolgono attivita' di raccolta delle giocate, di manutenzione, di distribuzione, di acquisto e sostituzione degli apparecchi, di approvvigionamento delle monete all'interno dei cd. hopper contenuti negli apparecchi e nei cambiamonete nonche' di assistenza al punto vendita, tutto a proprie spese. Rappresentano che l'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 ha disposto: una drastica riduzione del corrispettivo contrattuale per i concessionari, i gestori e gli esercenti tramite l'imposizione di un versamento allo Stato, ulteriore rispetto a quanto gia' corrisposto a titolo di imposte ed altri oneri dovuti, di 500 milioni di euro;

lo stravolgimento delle dinamiche di raccolta delle giocate e delle relative ripartizioni all'interno della filiera, poiche' tutti gli operatori devono versare l'intera raccolta ai concessionari senza piu' poter trattenere a monte la quota di propria spettanza;

l'obbligo di rinegoziazione dei contratti di gestione ed esercizio in essere. Pongono altresi' in rilievo che l'impugnato decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015, in esecuzione della norma in questione, ha calcolato la quota parte del versamento riferibile ad ognuno dei concessionari fissando le modalita' di pagamento per l'anno 2015. Pertanto, hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento e certezza del diritto, concorrenza, imparzialita', buon andamento, trasparenza, logicita' proporzionalita' ed adeguatezza. Violazione degli artt. 2, 30 e 143 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione Violazione dell'art. 11 delle preleggi. Violazione degli artt. 12, 43 e 49 del Trattato UE nonche' degli artt. 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento UE. Violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale (prot. 1) della CEDU. Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, liberta' di impresa, stabilimento, trasparenza, affidamento e irretroattivita'. Eccesso di potere per illogicita' e sviamento. La norma di cui all'art. 1, comma 649, della l. n. 190 del 2014, da qualificare come norma provvedimento, nonche' la successiva determina di attuazione sarebbero censurabili per irragionevolezza e disparita' di trattamento. L'alterazione dell'originario equilibrio avrebbe natura prettamente economica, per cui non dipenderebbe da modifiche sostanziali del rapporto di concessione o di quelli collegati. Ai gestori sarebbe stato imposto di accettare la rinegoziazione dei contratti e l'obbligo di versare ai concessionari l'intero «cassetto», cioe' tutta la raccolta delle giocate. L'impatto del versamento imposto sui rapporti convenzionali e contrattuali in essere sarebbe dirompente considerando, in primo luogo, l'entita' del versamento e, inoltre, l'illogicita' della determinazione delle relative quote. L'imposizione del versamento stravolgerebbe l'equilibrio economico dei rapporti in essere, incidendo unilateralmente sulle valutazioni e sulle stime che sono state effettuate originariamente per valutare la fattibilita' e la convenienza dell'iniziativa imprenditoriale. Violazione dell'art. 14 legge n. 23 del 2014. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento e certezza del diritto, concorrenza, imparzialita', buon andamento, trasparenza, logicita', proporzionalita', parita' di trattamento e adeguatezza. Violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, liberta' d'impresa, stabilimento, trasparenza e affidamento. Violazione degli artt. 12, 43 e 49 del Trattato UE nonche' degli artt. 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento UE. Eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta' e...

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