n. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2017 -

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile composta dai sigg.ri giudici: Amedeo Santosuosso, Presidente relatore;

Anna Mantovani, consigliere;

Maria Elena Catalano, consigliere. A scioglimento della riserva introitata il 20 settembre 2017, ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata da parte di Soc. Agricola «In Carrobbio» il 16 gennaio 2017 tramite posta elettronica certificata tra Societa' agricola «In Carrobbio», elettivamente domiciliata in Piacenza, Galleria Piazza Cavalli n. 7/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gueli che la rappresenta, appellante;

e Banco BPM S.p.a., elettivamente domiciliata in Milano. Vicolo Pietrone n. 1/b e via F.lli Gabba n. 6, presso gli studi degli avv.ti Barbara Burchi, Cristina Biglia e Giuseppe Mercanti che la rappresentano, appellato. Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in cancelleria il giorno 9 gennaio 2017 (n. 4/2017) il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa n. 831/2014 RG, promossa da Soc. agricola «In Carrobbio» contro Banca BPM S.p.a. ha cosi' deciso: 1) rigetta le domande di parte attrice;

2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;

3) condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €

20.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. 2. Il giudice di primo grado ha cosi' sintetizzato lo svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, la societa' agricola «In Carrobbio» - di Costa Mario &

  1. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio il Banco Popolare Soc. Coop. per sentirlo condannare: a) al risarcimento del danno a titolo di responsabilita' precontrattuale e/o extracontrattuale, nella misura di_€

    6.000.000,00, «previo accertamento e declaratoria dell'illegittimita' della mancata erogazione del credito espressamente pattuito tra le parti, con violazione del principio di affidamento e buona fede nelle trattative e b) al risarcimento del danno a titolo di responsabilita' contrattuale e alle «restituzioni di interessi e somme indebitamente trattenute», nella misura di Euro 800.000,00, «previo accertamento e declaratoria dell'illegittimita' delle condotte tenute dal Banco Popolare nell'esecuzione dei contratti di conto corrente, mutuo ipotecario e apertura di credito con garanzia fondiaria e ipotecaria». Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente la nullita' dell'atto di citazione e l'improcedibilita' dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. All'udienza del 30 maggio 2014 il Giudice disponeva che l'attrice presentasse domanda di mediazione obbligatoria, procedimento poi di fatto esperito e che ha dato esito negativo. A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17 ottobre 2014, il Giudice, rilevata la nullita' dell'atto di citazione avversario ex art. 164, quarto comma codice di procedura civile, assegnava a Carrobbio termine fino al 20 dicembre 2014 per integrare la domanda, fissando per la trattazione l'udienza del 22 aprile 2015. In data 20 dicembre 2014 l'attrice depositava la «memoria autorizzata integrativa» alla quale la Banca replicava con memoria in data 1° aprile 2015, rilevando la persistenza della nullita' dell'atto citazione, non avendo l'attrice in alcun modo sanato i vizi. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 codice di procedura civile, depositate le memorie istruttorie, dichiarate inammissibili tutte le prove richieste da parte attrice, all'udienza del 5 ottobre 2016 la causa veniva trattenuta la decisione. 3. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, e' stata impugnata da Soc. agricola «In Carrobbio» con atto di appello con il quale chiede la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi.

  2. Erroneita' della sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di Soc. Agricola al risarcimento dei danni per mancata erogazione del credito, ex art. 1337 del codice civile o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c. B) Erroneita' della sentenza, nella parte in cui ha rigettato le domande di risarcimento connesse a profili contrattuali, in relazione ai blocchi sui conti correnti. 4. Banco BPM spa si e' costituita con comparsa del 26 maggio 2017 chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e, in rito, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' dell'appello: a) per tardivita' della notifica dell'atto di citazione di Soc. agricola;

    1. per violazione degli articoli 342 e 348 c.p.c. 5. La Corte, all'udienza del giorno 20 giugno 2017, ha ritenuto necessario approfondire la questione della tardivita' della notifica dell'atto di citazione sotto il profilo costituzionale e ha dato termine alle parti fino all'11 settembre 2017 per il deposito di note, rinviando per la trattazione all'udienza del 20 settembre 2017. All'udienza del giorno 20 settembre 2017 la Corte si e' riservata in relazione alla questione di legittimita' costituzionale. LA CORTE Ritiene di sollevare eccezione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. - della norma secondo la quale «la disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Tale norma e' contenuta nell'art. 45-bis della legge dell'11 agosto 2014, n. 114 (1) , nella parte in cui ha modificato la legge 17 dicembre 2012, n. 221 (2) . -- Indice 1. I fatti e le posizioni delle parti. 2. Il principio della scissione degli effetti della notifica. 3. Le elaborazioni giurisprudenziali sul punto. 3.1. Corte d'appello di Firenze, Sent. n. 189/2017. 3.2. Cassazione civile sez. Lavoro, sent. n. 8886/2016. 3.3. Cassazione civile, sentenza n. 3478/1979. 3.4. Corti d'appello di Bologna, sent. n. 2396/2014. 3.5. Cassazione civile sezioni unite, sent. n. 24822 del 9 dicembre 2015. 4. Intrpretazione costituzionalmente orientata (impossibilita'). 5. Rinvio alla Corte costituzionale (Necessita'). 6. Rilevanza. 7. Non manifesta infondatezza. 1. I fatti e le posizioni delle parti 1. Nella presente causa tra Soc. agricola in Carrobbio e Banco BPM S.P.A. Banco BPM chiede, in via preliminare, alla Corte di dichiarare l'inammissibilita' dell'appello della Societa' agricola avverso la sentenza n. 4/2017, emessa dal Tribunale di Lodi e pubblicata in data 9 gennaio 2017, in quanto proposto tardivamente. Banco BPM ha notificato a Societa' agricola la sentenza in data 16 gennaio 2017 (documento B di parte Banco BPM), cosicche' il termine per impugnare la sentenza, ex art. 325 codice di procedura civile, scadeva in data 15 febbraio 2017 mentre, a termini dell'art. 147 codice di procedura civile, la modifica si e' perfezionata il 16 febbraio 2017. In realta', l'atto di citazione in appello di Societa' agricola e' stato notificato con messaggio di PEC, la cui ricevuta di accettazione da parte del sistema riporta la data del 15 febbraio 2017 alle ore 21,05:29 e la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario e' stata consegnata lo stesso giorno alle ore 21,05:32. Banco BPM fa valere la scadenza del termine di trenta giorni, ex art. 325 codice di procedura civile, in quanto, sulla base dell'art. 147 in combinato disposto con l'art. 16-septies del decreto-legge n. 179/2012 (3) , la notifica effettuata oltre le ore 21,00 deve considerarsi come effettuata alle ore 7,00 del giorno successivo, ovvero del 16 febbraio 2017, con il conseguente superamento del termine di cui all'art. 325 c.p.c. 2. Societa' agricola richiama, a propria difesa, la sentenza n. 189/2017 della Corte d'appello di Firenze, che fa riferimento alla scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento per il destinatario che, in un caso del tutto analogo al presente, non ha ritenuto tardivo l'appello. 2. Il principio della scissioni degli effetti della notifica. Ai fini della decisione della presente questione, e' necessario considerare quanto segue. 3. L'art. 147 codice di procedura civile dispone che le notificazioni non possono effettuarsi prima delle ore 7,00 e dopo le ore 21,00. Notoriamente la norma e' stata dettata in origine per le notificazioni a mezzo di Ufficiale giudiziario. 4. Nel 2012 il legislatore ha esteso tale regime orario alle notifiche a mezzo PEC. L'art. 16-septies, del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, prevede espressamente che l'art. 147 codice di procedura civile si applichi anche alle notificazioni eseguite tramite posta elettronica certificata. L'art. 16-quater comma 3, dello stesso decreto-legge n. 179/2012, dispone che «la notifica si perfezion[i], per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68». La giurisprudenza maggioritaria interpreta tale articolo - in modo coordinato con il successivo art. 16-septies - nel senso per cui, affinche' la notifica si consideri effettuata il giorno stesso, la ricevuta di accettazione da parte del sistema deve essere generata entro - e non oltre - le ore 21,00. 5. La Corte costituzionale nella sentenza n. 477/2002, emessa con riferimento alle notificazioni di atti a mezzo posta (art. 149 c.p.c.) e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, aveva gia' sancito il principio di scissione degli effetti della notifica. Secondo tale principio, gli effetti per il...

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