n. 148 SENTENZA 4 aprile - 23 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), e degli artt. 204 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanze del 6 novembre 2014 e del 16 marzo 2015, iscritte ai nn. 37 e 146 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato Filippo Mangiapane per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nuovamente nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi nuovamente l'avvocato Filippo Mangiapane per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con due ordinanze, iscritte, rispettivamente, al n. 37 e al n. 146 del registro ordinanze 2015, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, ha promosso questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), e degli artt. 204 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedono che i provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza possano essere «rettificati in ogni momento da enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione». Il rimettente espone che i giudizi di merito sono stati promossi su ricorso di pensionati, gia' dipendenti di amministrazione provinciale, avverso provvedimenti con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ha rideterminato in peius i rispettivi trattamenti pensionistici, disponendo, altresi', il recupero nei loro confronti delle maggiori somme erogate. In particolare, nella prima ordinanza, iscritta al reg. ord. n. 37 del 2015, si espone che l'INPS, con provvedimento del 18 aprile 2014, aveva rideterminato in euro 43.205,63 il trattamento annuo di pensione di euro 58.523,82, gia' liquidato all'interessato, in via definitiva, a decorrere dal 1° settembre 2004, con determinazione in data 2 dicembre 2004, disponendo il recupero delle maggiori somme erogate, pari a euro 278.771,62. Nella seconda ordinanza, iscritta al reg. ord. n. 146 del 2015, si espone che l'INPS, con provvedimento del 12 dicembre 2012, aveva rideterminato in euro 39.811,03 il trattamento gia' liquidato in via definitiva all'interessato in euro 69.366,82, a decorrere dal 1° luglio 2006, con determinazione del 23 gennaio 2007, disponendo il recupero delle maggiori somme erogate, pari ad euro 230.510,25. 1.1.- Nelle ordinanze il rimettente rappresenta che nei giudizi a quibus i ricorrenti avevano dedotto: a) la illegittimita' del provvedimento di riliquidazione;

  1. l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'esercizio di potere di modifica dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, essendo decorso il termine triennale previsto per la modifica o revoca del provvedimento definitivo;

  2. la irripetibilita' dell'indebito, in base al principio di affidamento nel provvedimento di liquidazione del trattamento e del principio di percezione in buona fede delle maggiori somme corrisposte. Rappresenta, altresi', il rimettente che in entrambi i giudizi si e' costituito l'ente convenuto che, nel ribadire le ragioni della correttezza dei procedimenti di rideterminazione dei trattamenti e la legittimita' dei provvedimenti di revoca, ha chiesto il rigetto dei relativi ricorsi, sollevando altresi' questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost., «nella parte in cui limitano la possibilita' di modifica o revoca della pensione definitiva a una serie tassativa di ipotesi, fissando dei termini temporali ritenuti decadenziali, con l'effetto di consolidamento per il futuro di un trattamento pensionistico errato, in contrasto con quanto sancito dall'art. 52 della legge n. 88/1989 per le pensioni a carico dell'AGO e delle gestioni obbligatorie sostitutive». Nelle ordinanze di rimessione si espone, poi, che in entrambi i giudizi: a) erano state accolte le istanze cautelari proposte dai ricorrenti sospendendo il recupero dei ratei pensionistici indebiti;

  3. con sentenze non definitive erano stati rigettati i ricorsi proposti in ordine alla domanda di declaratoria della correttezza dell'applicazione del criterio della media ponderata e della conseguente quantificazione dei trattamenti pensionistici effettuata con i provvedimenti modificati;

  4. era stata riservata all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale sulle richiamate disposizioni in materia di modifica dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, la decisione definitiva sul ripristino del trattamento precedentemente goduto dai ricorrenti, nonche' sulla irripetibilita' delle maggiori somme indebitamente percepite. 1.2.- Cio' premesso, il rimettente espone che l'art. 26 della legge n. 315 del 1967, riguardante i trattamenti erogati agli ex iscritti alle casse pensionistiche gestite dal Ministero del Tesoro, stabilisce che: «I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti dagli Istituti di Previdenza e resi esecutivi con decreto del Direttore Generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica e' ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

  5. vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando: c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento e abbiano rilevanza sulla determinazione del...

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