n. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2017 -

TRIBUNALE DI PADOVA Composto da: dott.ssa Nicoletta de Nardus, presidente;

dott.ssa Beatrice Bergamasco, giudice est.;

dott.ssa Sara Ballarin, giudice, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso su richiesta del pubblico ministero nei confronti di S.F., nato a Padova il per la sottoposizione a misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, nonche' per il sequestro e la confisca dei beni dettagliatamente indicati nella richiesta del pubblico ministero ai sensi degli articoli 16 e ss. del decreto legislativo n. 159/2011;

sentite le parti all'udienza del 16 maggio 2017;

a scioglimento della riserva assunta premesso che: S.F., e' attualmente imputato, unitamente alla sorella S.D. e a C.M. nel procedimento penale n. 1649/16 R.G.N.R. per l'omicidio premeditato di I.N. e per le conseguenti condotte di soppressione e distruzione del cadavere. Per tali delitti risultano attualmente in fase di applicazione la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Padova in data 18 febbraio 2016. In data 7 dicembre 2016 veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini e attualmente il procedimento pende innanzi al GUP di Padova, con prossima udienza fissata in data odierna per la discussione del giudizio abbreviato, richiesto da tutti e tre gli imputati;

la sussistenza dei presupposti di ordine soggettivo per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico del proposto emergeva, per quanto addotto dal pubblico ministero nella propria richiesta, nel corso delle indagini relative al procedimento penale avente ad oggetto il predetto omicidio;

segnatamente, al fine di chiarire i contorni e il movente dell'omicidio e la concreta possibilita' che gli indagati potessero essere stati indotti a sopprimere la N. anche per ragioni di tipo economico, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Padova svolgeva indagini di tipo patrimoniale, all'esito delle quali il pubblico ministero delegante riteneva, nonostante la formale incensuratezza del proposto e l'assenza anche di pregiudizi di polizia, che egli fosse inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 lett. a e b del decreto legislativo n. 159/2001, assumendo che la pericolosita' sociale del S. si desumesse dalla sperequazione tra i suoi redditi dichiarati, l'attivita' lavorativa da lui ufficialmente svolta ed il patrimonio posseduto, ed anche dall'esistenza di indizi per ritenere che esso fosse, in tutto o in parte, frutto di condotte illecite o ne costituisse, comunque, il reimpiego;

ipotizzava, invero, il pubblico ministero, sulla base degli elementi acquisiti nell'indagine suppletiva svolta, che S., quale dipendente, sin quantomeno dall'anno 2002, perpetrasse abituali delitti di truffa a danno dei clienti della societa', rivendendo in nero il carburante destinato ai clienti stessi e consegnato solo in parte, cosi' accumulando un patrimonio del tutto sproporzionato rispetto alle entrate lecite del S.;

instava dunque il pubblico ministero come in epigrafe indicato;

all'udienza del 16 maggio 2017, la difesa eccepiva l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 4 comma 1 lettera C, 6 e 8 decreto legislativo n. 159/2011 per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo;

il pubblico ministero chiedeva il rigetto della questione;

Osserva Non manifesta infondatezza. 1. Con sentenza del 23 febbraio 2017 n. 43395/09 la Corte Europea del Diritti, dell'Uomo ha...

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