n. 146 ORDINANZA 24 maggio - 21 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 25-30 novembre 2015, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2015 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2015. Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 25-30 novembre 2015 e depositato il 1° dicembre 2015 (r.r. n. 102 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale);

che la disposizione censurata interviene sull'art. 28, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013);

che, inizialmente, il citato art. 28, comma 1, cosi' disponeva: «[l]a Giunta Regionale con atto deliberativo istituisce e disciplina un ruolo speciale ad esaurimento nel quale, nelle more della costituzione delle Aree Programma ovvero dell'attuazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni ai sensi dell'art. 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, confluiscono i dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunita' Montane. Con la stessa deliberazione sono definite le modalita' di trasferimento dei citati dipendenti alle Aree Programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, una volta costituite»;

che il censurato art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 41 del 2015 ha inserito nella disposizione appena trascritta, dopo le parole «una volta costituite», il seguente periodo: «[n]el ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresi' ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunita' montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge»;

che, pertanto, ad avviso del ricorrente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT