n. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2018 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale - Sezione Quinta ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2019 del 2016, proposto da Comune di Fano, in persona del dirigente delegato agli affari legali ex art. 32, comma 27, dello statuto comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Antonio D'Atena e Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;

Contro Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Romano, Paolo Costanzi e Maria Grazia Moretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Morichini, n. 41;

Nei confronti Comune di Mondolfo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Alberto Clini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;

Vitali Gabriele, in proprio e quale legale rappresentante del Comitato pro Marotta unita, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Miranda e Francesco Galanti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Elisa Neri, in Roma, via dei Gracchi, n. 130;

Comitato civico Fano unita, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mensitieri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bonaccio, in Roma, piazzale Clodio, n. 56;

Comitato cittadino mondolfese, Associazione citta' futura Marotta-Mondolfo, Attraverso Marotta - Associazione per la progettazione del territorio, Consorzio concessionari arenili demaniali Marotta, Gruppo turistico Marotta, Associazione Malarupta, non costituiti in giudizio;

Per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale Marche, Sezione I, n. 660/2015, resa tra le parti, concernente il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la sua conseguente incorporazione nel Comune di Mondolfo. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Mondolfo, di Gabriele Vitali e del Comitato civico Fano unita;

Vista la sentenza non definitiva 23 agosto 2016, n. 3678, con cui la Sezione ha parzialmente accolto il ricorso del Comune di Fano;

Vista l'ordinanza 23 agosto 2016, n. 3679, con cui la Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale delle Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2018, n. 2, con cui le questioni di legittimita' costituzionale della legge regionale delle Marche 23 giugno 2014, n. 15, sono state dichiarate inammissibili, e, in accoglimento del conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Marche contro la sentenza non definitiva 23 agosto 2016, n. 3678, quest'ultima e' stata annullata;

Visto l'atto di riassunzione del giudizio del Comune di Fano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Michele Romano e Francesca Santorelli, su delega dell'avvocato Miranda, Diego Vaiano e Edoardo Mensitieri;

Premesso in fatto il Comune di Fano ha impugnato gli atti del procedimento ex art. 133, comma 2, della Costituzione che ha condotto al distacco dal proprio territorio della frazione di Marotta e l'incorporazione della stessa nel confinante Comune di Mondolfo;

il distacco e' stato dichiarato dalla Regione Marche con legge regionale 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), dopo che il giorno 9 marzo 2014 si e' tenuto il referendum consultivo previsto dalla citata disposizione della Costituzione [e dell'art. 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto)] tra le «popolazioni interessate», con l'espressione a favore del distacco del 67,3% dei votanti;

il Comune di Fano censura le modalita' con cui la Regione Marche ha individuato gli elettori chiamati ad esprimersi sulla proposta di mutamento delle circoscrizioni dei due comuni interessati (delibera del consiglio regionale n. 87 del 22 ottobre 2013), e dunque a partecipare alla consultazione referendaria ai sensi delle citate disposizioni della Costituzione e di legge regionale;

al riguardo va precisato che la Regione aveva originariamente delimitato gli aventi diritto al voto ai soli residenti della frazione di Marotta, promotori dell'iniziativa di legge n. 77 del 2011 sulla cui base la procedura per il distacco era stata avviata (delibera del consiglio regionale n. 61 del 15 gennaio 2013);

successivamente, a seguito della sospensiva emessa dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche adito in primo grado dal Comune di Fano (ordinanza 19 aprile 2013, n. 160), il consiglio regionale, previa revoca dell'originaria delibera indittiva, aveva esteso la consultazione alle frazioni limitrofe dei due comuni interessati dal distacco, con la delibera consiliare n. 87 del 22 ottobre 2013, impugnata dal Comune di Fano con motivi aggiunti;

con la sentenza in epigrafe e' stato ha respinto il ricorso e motivi aggiunti proposti dal Comune di Fano, ritenendo anche manifestamente infondate tutte le censure di illegittimita' costituzionale dedotte dall'amministrazione ricorrente in ordine alla citata legge regionale n. 15 del 2014, dichiarativa del distacco e alla legge regionale regolatrice dei referendum consultivi previsti dallo statuto della Regione Marche, n. 18 del 5 aprile 1980 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);

il conseguente appello del Comune di Fano e' stato accolto in parte da questa Sezione con la sentenza non definitiva del 23 agosto 2016, n. 3678, indicata in epigrafe;

con tale pronuncia la delibera consiliare di indizione n. 87 del 22 ottobre 2013 e' stata ritenuta illegittima per violazione dell'art. 133, comma 2, Costituzione, e per eccesso di potere per insufficienza ed illogicita' della motivazione, perche' non sono stati chiamati ad esprimere il voto consultivo tutti i cittadini residenti nei due comuni interessati dalla modifica circoscrizionale;

con la coeva ordinanza del 23 agosto 2016, n. 3679, la Sezione ha invece sollevato questioni di legittimita' costituzionale nei confronti della legge regionale dichiarativa del distacco, in relazione agli articoli 3, 113, commi 1 e 2, e 133, comma 2, della Costituzione;

con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 2, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalita' ed ha invece accolto il ricorso (previamente riunito) per conflitto di attribuzioni promosso da Regione Marche contro la sentenza non definitiva, che e' stata conseguentemente annullata;

a fondamento di questa duplice statuizione la Corte costituzionale ha rilevato che: I) la legge di variazione delle circoscrizioni dei comuni ex art. 133, comma 2, Costituzione, non e' inquadrabile nello schema della legge-provvedimento e cioe' «di mena approvazione di un atto amministrativo», trattandosi di una vera e propria legge regionale in senso formale e sostanziale, espressione...

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