n. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2015 -

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza Composta dai magistrati: dott. Annalisa Di Paolantonio, Presidente dott. Giorgio Poscia, Consigliere rel. dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi, Consigliere Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 20 marzo 2015, iscritta al n. 4918/2014 R.G., avente per oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/12, avverso la sentenza n. 8868/2014 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico del lavoro, pubblicata il giorno 30 settembre 2014, in materia di licenziamento vertente tra Giulia D'Aloja, Fei Andrea, Fustaino Cristiano, Grossi Alessandra, Tornambe' Francesco, elettivamente domiciliati in Roma, via del Plebiscito n. 107, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Cuggiani ed Andrea Necci , i quali li rappresentano e difendono come da mandato in atti, reclamanti e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro 'pro tempore', legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale li rappresenta e difende come per legge, resistente, nonche' A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rapp.te 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma, via L. G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, il quale la rappresenta e difende come da mandato in atti, resistente. Conclusioni delle parti Come da rispettivi atti e da verbale di udienza del giorno 20 marzo 2015. Premesso che con ordinanza emessa il giorno 16 luglio 2013 il Tribunale di Roma - a seguito di ricorso ex art. 1, commi 47 e ss legge n. 92 del 2012 - accertava la irregolarita' dei contratti di somministrazione stipulati tra ANAS S.p.A. e l'agenzia di somministrazione Quanta S.p.A. per il periodo febbraio 2009-agosto 2009 e dichiarava "la natura subordinata a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro intercorsi con ANAS a decorrere da febbraio 2009" con gli ingegneri Giulia D'Aloja, Andrea Fei, Cristiano Fustaino, Alessandra Grossi, Francesco Tornambe';

inoltre, annullava - ai sensi dell'art. 18, comma 7 Stat. Lav. - i licenziamenti intimati da ANAS S.p.A. ai medesimi ricorrenti in data 27 settembre 2012 (licenziamenti intimati, ante tempus, nell'ambito di un contratto a tempo determinato) e condannava l'ANAS S.p.A. alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato, nonche' al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;

il Tribunale, inoltre, dichiarava il diritto dei lavoratori a transitare nei ruoli del Ministero dei Trasporti a decorrere dal giorno 1° ottobre 2012 ai sensi dell'art. 36, comma 5, decreto-legge n. 98 del 2011. Il primo giudice, inoltre, separava (da vagliarsi, quindi, con rito ex art. 414 e ss c.p.c.) le domande relative all'accertamento del diritto al superiore inquadramento nonche' alla condanna al pagamento dell'indennita' ex art. 32 della legge n. 183 del 2010. Con distinti ricorsi, l'ANAS S.p.A. ed il Ministero dei Trasporti proponevano opposizione avverso la predetta ordinanza (ricorsi poi riuniti nel procedimento di opposizione). In particolare, l'ANAS S.p.A. ribadiva le eccezioni di inammissibilita' del rito prescelto (ex art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92 del 2012), di decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, rilevando la regolarita' del contratto di somministrazione stipulato tra ANAS e Quanta, nonche' dei contratti individuali a tempo determinato stipulati con i lavoratori Giulia D'Aloja, Andrea Fei, Cristiano Fustaino, Alessandra Grossi, Francesco Tornambe'. Il Ministero eccepiva nuovamente l'inapplicabilita' del rito di cui all'art. 1 della legge n. 92 del 2012, l'improcedibilita' del ricorso per litispendenza (essendo stati proposti, dai lavoratori, ricorsi ex art. 414 c.p.c. di identico contenuto), il difetto di legittimazione passiva. Gli originari ricorrenti, invece, ribadivano tutte le censure avanzate in sede di ricorso nell'ambito della prima fase del procedimento di cui alla legge n. 92/2012. Il giudice della opposizione, quindi, decideva la controversia con la sentenza in oggetto con la quale - dopo avere respinto l'eccezione di inapplicabilita' del rito dettato dall'art. 1, commi 47 e ss., della legge n. 92 del 2012 - revocava l'ordinanza opposta respingendo l'originaria domanda dei lavoratori, con compensazione delle spese processuali. In particolare, il Tribunale osservava che l'impugnata ordinanza aveva sovrapposto diverse discipline giuridiche previste per distinte fattispecie: il giudice della fase di urgenza, infatti, aveva ritenuto di applicare ai lavoratori sia la tutela approntata dall'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (considerata la genericita' della causale apposta al contratto di somministrazione tra agenzia, Quanta s.p.a., e utilizzatore, ANAS s.p.a.), sia la tutela dettata dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (con riguardo alla conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato e al pagamento dell'indennita' omnicomprensiva), sia la garanzia del ripristino del rapporto di lavoro prevista dai commi 7 e 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed infine anche la garanzia prevista dall'art. 2112 c.c. concernente il trasferimento di ramo di azienda per quanto riguardava la domanda proposta nei confronti del Ministero. Sotto tale profilo, dunque, l'ordinanza veniva ritenuta censurabile in quanto non era ritenuto possibile sommare le diverse tipologie di tutele;

al contrario, il giudice della fase sommaria avrebbe dovuto individuare la fattispecie giuridica in concreto applicabile alla controversia con le corrispondenti conseguenze giuridiche. Al riguardo, nella sentenza oggi reclamata, si rilevava che l'applicazione dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti del soggetto che aveva utilizzato le prestazioni lavorative dei lavoratori (nel caso di specie l'ANAS S.p.A.) non rientrava nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92 del 2012. Con riguardo al campo di applicazione di tale rito speciale, il Tribunale osservava poi che le disposizioni innanzi citate si applicano alle controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Quindi, il c.d. processo breve (o rito Fornero) doveva ritenersi applicabile tutte le volte in cui il ricorso avesse ad oggetto una domanda di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, sia che la tutela invocata prescindesse (art. 18, commi 1-3, licenziamenti vietati o inefficaci per difetto di forma) sia che venisse condizionata (art. 18, commi 4-8, licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo) dalle dimensioni dell'organico aziendale. Nel caso di specie, secondo il giudice dell'opposizione, il recesso (ante tempus) del datore di lavoro ANAS S.p.A. era intervenuto nel corso di un diverso rapporto di lavoro, ossia nell'ambito del contratto a tempo determinato stipulato tra i singoli lavoratori e l'ANAS stessa e non gia' nell'ambito del contratto di somministrazione (stipulato tra ANAS e Quanta). La domanda di accertamento della illegittimita' del contratto di somministrazione non rientrava, quindi, nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 in quanto l'oggetto della domanda era la costituzione 'ex tunc' di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (disposizione che, per l'appunto, detta la sanzione conseguente alle somministrazioni irregolari);

se, pertanto, come nel caso di specie, veniva invocata l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 mediante il rito speciale di cui all'art. 1, commi 47 e ss. della legge n. 92 del 2012, la domanda doveva - secondo l'orientamento innanzi espresso - essere valutata con il rito speciale (posto che era stata avanzata, fra l'altro, una richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge n. 300), ma la stessa domanda doveva respingersi nel merito, perche' la sanzione che il legislatore prevede in tutte le ipotesi di irregolarita' dei contratti di somministrazione, e' la costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e non gia' l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300. Ne' la situazione poteva cambiare, secondo il Tribunale, a fronte della previsione del comma 47, ove si precisa che il nuovo rito deve essere esperito anche nei casi in cui, per decidere sulla domanda relativa all'impugnativa del licenziamento, «devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro». La norma, secondo il giudice del provvedimento reclamato, andava intesa come riguardante i casi in cui, a fronte di una qualificazione formale del rapporto come lavoro autonomo, il prestatore ne deduca la natura subordinata e su tale presupposto qualifichi il recesso della controparte come licenziamento soggetto all'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Quindi, il c.d. 'processo breve' doveva ritenersi applicabile, ad esempio, in tutti i casi di contratti di collaborazioni coordinate e continuative, di contratti a progetto, di associazioni in partecipazione, di...

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