n. 144 ORDINANZA 8 maggio - 5 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 28 luglio-1° agosto 2017, depositato in cancelleria il 4 agosto 2017, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti. Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 agosto 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

che la norma regionale impugnata ha modificato l'art. 40 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria), prevedendo che le attivita' di allenamento e addestramento dei cani da caccia si possono svolgere nei trenta giorni antecedenti all'apertura della caccia;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiche' la competenza legislativa regionale in materia di caccia deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni statali poste a presidio dell'ambiente e dell'ecosistema;

che, in particolare, i principi generali in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono stabiliti, a livello nazionale, dalla legge n. 157 del 1992;

che l'art. 10 della legge n. 157 del 1992 impone alle Province di adottare il piano faunistico-venatorio, indicando le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, anche su fauna selvatica naturale, e prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria, secondo i criteri definiti dall'Istituto nazionale di fauna selvatica (INFS), oggi sostituito...

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