n. 144 ORDINANZA 24 maggio - 21 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento penale a carico di S. M., con ordinanza del 15 settembre 2015, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno. Ritenuto che, con ordinanza del 15 settembre 2015, il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, «punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa e' superiore a 77.468,53 €

ma inferiore a 103.291,38 €»;

che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata, per avere omesso, in qualita' di titolare di un'impresa individuale, di presentare la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'anno 2010, per un ammontare di imposta evasa di 87.428 euro;

che, recependo l'eccezione della difesa, il rimettente dubita della legittimita' costituzionale della norma incriminatrice, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto anche quando l'imposta evasa e' inferiore a 103.291,38 euro;

che, al riguardo, il Tribunale rileva che l'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, prima della sua modifica ad opera dell'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f) [recte: lettere d) ed e)], del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria...

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